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16 Novembre 2015

CANCELLARE IL VOLO DI RITORNO IN CASO DI NO- SHOW ALL’ANDATA E’ PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA

Consulenza ed assistenza per i consumatori in Europa

Cancellazione volo

L’Autorità Garante per la Concorrenza del Mercato è intervenuta con una pesante multa di 320mila euro nei confronti di Alitalia CAI per aver ripetutamente posto in essere la pratica commerciale scorretta che prevede l’annullamento del biglietto di ritorno o sequenziale in caso di mancata fruizione di una delle tratte precedenti (c.d.  no-show rule).

Cancellazione voloL’Autorità ha inoltre contestato le modalità informative fornite ai consumatori, all’atto dell’acquisto dei biglietti, circa l’esistenza della pratica no-show rule oltre che la mancanza di una procedura che permetta al consumatore di avvisare il vettore circa la propria volontà di fruire del trasporto successivo, pur non avendo usato il precedente (in caso di biglietto a/r o con destinazioni multiple).

L’Autorità ha contestato ad Alitalia la farraginosità  (tempiste difficili da rispettare) e l’onerosità (call center a pagamento) delle procedure, per confermare il volo di ritorno o la tratta successiva nel caso in cui non sia stata effettuata la tratta precedente  e l’applicazione, in molti casi, di un sovraprezzo (pari alla emissione di un nuovo biglietto), salvo il riconoscimento di specifiche circostanze di forza maggiore debitamente comprovate (malattia, morte di un parente, ecc…).

Inoltre, la mancata fruizione del volo successivo a quello non effettato , annullato unilateralmente da Alitalia, non prevede un rimborso a favore del consumatore, a fronte della riallocazione del suo biglietto, che Alitalia pone nuovamente sul mercato.

L’Antitrust aveva già segnalato più volte, a partire dal 2013, la pratica scorretta chiedendo ad Alitalia di modificare le modalità applicative, ma quest’ultima, a differenza di Lufthansa ed Air France, le quali hanno dato piena attuazione ai procedimenti dell’Antitrust nei loro confronti,  ha reiterato il proprio operato incorrendo così nella maxi sanzione e nel divieto di ulteriore diffusione. Se Alitalia dovesse perseverare l’Autorità potrebbe sospenderne l’attività fino a 30 giorni. 

Leggi il provvedimento

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