Investita della questione pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 2, lettera b) della Direttiva sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori(Direttiva n. 93/13/CEE del 05/04/1993), la Corte di Giustizia Europea ha affermato che l’articolo “deve essere interpretato nel senso che una persona fisica che eserciti la professione di avvocato e stipuli con una banca un contratto di credito nel quale lo scopo del credito non sia specificato può essere considerata un «consumatore», ai sensi di tale disposizione, qualora un simile contratto non sia legato all’attività professionale di detto avvocato. La circostanza che il credito sorto dal medesimo contratto sia garantito da un’ipoteca concessa da tale persona in qualità di rappresentante del suo studio legale e gravante su beni destinati all’esercizio della sua attività professionale, quale un immobile appartenente a detto studio legale, non è in proposito rilevante”.
E’ questa la massima espressa nella recentissima decisione della Corte di Giustizia Europea ( Causa n. 110/14 – Horatiu Ovidiou Costea c/ S.C. Volksbank Romania SA) nel giudizio promosso per l’accertamento del carattere abusivo di una delle clausole del contratto di finanziamento sottoscritto da un avvocato quale obbligato principale e, al contempo, quale garante ipotecario dei beni destinati all’esercizio della propria attività professionale.
Il sig. Costea esercita la professione di avvocato e nell’aprile del 2008 aveva concluso un contratto di credito con la Volksbank. Il rimborso di tale credito era stato garantito da un’ipoteca costituita su un immobile appartenente allo studio legale del sig. Costea. Detto contratto di credito era stato firmato dal sig. Costea, da un lato, in quanto mutuatario e, dall’altro, in quanto rappresentate del suo studio legale, a motivo della qualità di quest’ultimo di garante ipotecario. Nel Maggio 2013 lo stesso aveva presentato dinanzi alla Judecătoria Oradea (tribunale di primo grado d’Oradea) un ricorso diretto, da una parte, a far rilevare il carattere abusivo di una clausola contrattuale relativa a una commissione di rischio e, dall’altra, all’annullamento di tale clausola nonché al rimborso di detta commissione percepita dalla Volksbank. Il Tribunale aveva deciso di sospendere il procedimento e demandare alla Corte la questione pregiudiziale se l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che una persona fisica che eserciti la professione di avvocato e stipuli con una banca un contratto di credito nel quale lo scopo del credito non sia specificato può essere considerata un «consumatore» ai sensi di tale disposizione.