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30 Novembre 2021

Covid-voucher: il fondo è ora realtà, ma non per tutti

Consulenza ed assistenza per i consumatori in Europa

Covid-voucher

Il fondo di garanzia previsto dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, destinato ad indennizzare i titolari dei cosiddetti Covid-voucher non rimborsati a causa dell’insolvenza o fallimento dell’operatore commerciale emittente è finalmente stato implementato attraverso la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del decreto che ne definisce le modalità di accesso.

L’entrata in vigore del decreto è prevista per il 30 novembre 2021; entro i successivi 30 giorni sarà pubblicato sul sito del Ministero del turismo un avviso contenente le specifiche modalità di invio della domanda di accesso.

Come accedere al fondo?

Le domande, corredate del voucher non utilizzato entro la scadenza e della richiesta di rimborso inviata senza esito all’operatore turistico, dovranno essere presentate entro le ore 12 del 31 dicembre 2021 e dovranno indicare l’atto con cui è dichiarato il fallimento o accertato lo stato d’insolvenza dell’operatore commerciale, unitamente ad un’autocertificazione contenente i dati del richiedente. Nello specifico si tratta di data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale ed eventualmente partita IVA. Ciò a testimonianza che l’accesso al fondo potrebbe non essere riservato ai soli consumatori: anche i professionisti potranno presentare domanda purché non si trovino in stato d’insolvenza, fallimento o abbiano presentato domanda di concordato preventivo.

L’indennizzo sarà erogato entro 120 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande e sarà pari al valore monetario del voucher.

A quanto ammonta il fondo?

La consistenza del fondo è pari a 1 milione di euro per l’anno 2021. I 5 milioni per l’anno 2020, inizialmente previsti, non sono infatti più disponibili in quanto, come si legge nelle premesse del decreto, non impegnati entro la chiusura dell’esercizio finanziario 2020. Un milione di euro sarà sufficiente a soddisfare tutte le richieste? Probabilmente no e in questo caso, espressamente contemplato dal decreto stesso, “ai consumatori aventi titolo sono erogati gli indennizzi in misura ridotta, mediante riparto proporzionale al totale degli indennizzi riconosciuti”.

I consumatori saranno finalmente rimborsati?

All’impegno di indennizzare i consumatori è dunque stato dato seguito, ma permangono delle non trascurabili perplessità in merito all’attuazione concreta di quanto previsto nel decreto. Ricordiamo infatti che i voucher emessi in conformità alla normativa emergenziale hanno durata 24 mesi, non 18 come scritto nell’atto e dunque, eccezion fatta per i voucher relativi ai servizi di trasporto il cui rimborso può essere chiesto già dopo 12 mesi, attualmente, ed entro il 31 dicembre 2021 ben pochi consumatori saranno in possesso di un voucher scaduto e dunque effettivamente legittimati ad accedere al fondo.

È inoltre necessario ricordare che i Covid-voucher, secondo la normativa emergenziale, sono solo quelli emessi per contratti con esecuzione prevista tra l’11 marzo e il 30 settembre 2020 in caso di cancellazione/rinuncia entro il 30 luglio 2020. Ciò implica che molti voucher scadranno e cioè diventeranno rimborsabili, solo a partire dal 2022. Non solo: se l’operatore turistico o il vettore sono insolventi e dunque in una situazione finanziaria critica, che senso avrebbe per il consumatore attendere la scadenza del voucher per tentare di ottenere il rimborso?

Le disposizioni attuative del fondo destano dunque alcuni dubbi sull’effettiva realizzazione dell’obiettivo di proteggere i consumatori da eventuali insolvenze o fallimenti degli operatori turistici. Sarebbe pertanto auspicabile che il fondo venisse finanziato anche per l’anno 2022 e che il Ministero del Turismo intraprenda un dialogo proficuo con le associazioni di consumatori, che, in prima linea, hanno sostenuto e tutelato i viaggiatori sin dalle prime manifestazioni delle nefaste conseguenze della pandemia per la creazione di un fondo di garanzia strutturale.

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