I diritti dei passeggeri che viaggiano via mare o per vie navigabili in caso ritardo o cancellazione, sono previsti dal Regolamento (UE) 1177/2010.
Tali diritti trovano applicazione quando si viaggia su traghetti e navi da crociera attraverso mari, fiumi, laghi o canali nell’UE ,con qualsiasi vettore, purché non si tratti di:
- navi autorizzate a trasportare meno di 13 passeggeri
- navi con non più di tre membri di equipaggio
- navi che coprono un tragitto inferiore a 500 metri (solo andata)
- maggior parte delle navi storiche navi per escursioni e visite turistiche- se non attrezzate per il pernottamento o se il soggiorno a bordo
Il Regolamento prevede anche disposizioni specifiche per la tutela dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta.
Nel caso in cui vi sia un ritardo nella partenza superiore ai 90 minuti, al passeggero deve essere offerta la scelta tra:
- il rimborso del biglietto e se necessario, il trasporto gratuito verso il punto di partenza iniziale
- il trasporto alternativo verso la destinazione finale appena possibile e senza costi aggiuntivi
Se si registra un ritardo di oltre 90 minuti, si può avere diritto a:
- pasti e bevande ( in relazione alla durata dell’attesa)
- sistemazione in albergo se la partenza è programmata per i giorni successivi, sino ad un massimo di tre pernottamenti per un ammontare massimo di € 80 a notte
Se l’arrivo a destinazione è ritardato di oltre un’ora, si ha diritto a una compensazione pecuniaria pari al 25% o al 50% del prezzo del biglietto, secondo la durata del ritardo e della sua entità rispetto alla durata complessiva del viaggio.
L’obbligo di provvedere alla sistemazione viene meno tuttavia quando il ritardo è dovuto a condizioni meteorologiche che mettono a rischio la sicurezza della nave.
Nel caso in cui il viaggio venga cancellato, al passeggero è offerta la scelta tra:
- il rimborso del biglietto e se necessario, il trasporto gratuito verso il punto di partenza iniziale
- il trasporto alternativo verso la destinazione finale appena possibile e senza costi aggiuntivi
La compagnia è inoltre tenuta ad offrire:
- pasti e bevande (in relazione alla durata dell’attesa)
- sistemazione in albergo se la partenza è programmata per i giorni successivi, sino ad un massimo di tre pernottamenti per un ammontare massimo di € 80 a notte
L’obbligo di provvedere alla sistemazione viene meno tuttavia quando la cancellazione è dovuta a condizioni meteorologiche che mettono a rischio la sicurezza della nave.
I passeggeri con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno il diritto di viaggiare alle medesime condizioni degli altri passeggeri, senza dover corrispondere costi aggiuntivi.
Le compagnie e gli agenti di viaggio e gli operatori turistici possono rifiutare di imbarcare per motivi di disabilità o mobilità ridotta solo se, a causa della dimensione del traghetto o della nave, ciò sia materialmente impossibile o comporti violazioni degli obblighi relativi alla salute e alla sicurezza.
In tali casi il passeggero ha diritto al rimborso o ad un trasporto alternativo.
La tipologia di assistenza necessaria deve essere richiesta con almeno 48 ore di anticipo, tuttavia la compagnia può esigere che il passeggero con disabilità o a mobilità ridotta sia accompagnato da una persona che possa fornirgli l’assistenza necessaria.
In tal caso, il trasporto dell’accompagnatore avverrà a titolo gratuito.
In caso di perdita o danneggiamento delle attrezzature per la mobilità, il passeggero ha il diritto ad un risarcimento integrale.
In caso di disservizi, il reclamo va formulato, in prima istanza, al vettore che ha effettuato o doveva effettuare il servizio di trasporto. Solitamente i vettori mettono a disposizione del passeggero un indirizzo email dedicato o un modulo online da compilare direttamente sul proprio sito. Se il passeggero non ottiene risposta entro un mese dalla presentazione del reclamo di prima istanza o ritiene la risposta ricevuta insoddisfacente, per far valere le proprie pretese economiche può presentare, entro un anno dal reclamo o della richiesta di rimborso o indennizzo, un’istanza al Servizio conciliazioni ART per il tramite della piattaforma ConciliaWeb accessibile attraverso il link: https://www.autorita-trasporti.it/conciliaweb/. Inoltre, è possibile contattare il Centro Europeo Consumatori del proprio Paese per ricevere assistenza: il centro fornirà informazioni sui diritti spettanti nel caso concreto e ti guiderà per affermarli contattando il vettore interessato, informandoti sugli organismi di risoluzione alternativa delle controversie disponibili, sulle autorità da contattare e su eventuali ulteriori meccanismi di risoluzione stragiudiziali e giudiziali. I contatti sono disponibili sul sito della Rete ECC-Net.
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I diritti dei passeggeri che viaggiano via mare o per vie navigabili in caso ritardo o cancellazione, sono previsti dal Regolamento (UE) 1177/2010.
Tali diritti trovano applicazione quando si viaggia su traghetti e navi da crociera attraverso mari, fiumi, laghi o canali nell’UE ,con qualsiasi vettore, purché non si tratti di:
- navi autorizzate a trasportare meno di 13 passeggeri
- navi con non più di tre membri di equipaggio
- navi che coprono un tragitto inferiore a 500 metri (solo andata)
- maggior parte delle navi storiche navi per escursioni e visite turistiche- se non attrezzate per il pernottamento o se il soggiorno a bordo
Il Regolamento prevede anche disposizioni specifiche per la tutela dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta.
Nel caso in cui vi sia un ritardo nella partenza superiore ai 90 minuti, al passeggero deve essere offerta la scelta tra:
- il rimborso del biglietto e se necessario, il trasporto gratuito verso il punto di partenza iniziale
- il trasporto alternativo verso la destinazione finale appena possibile e senza costi aggiuntivi
Se si registra un ritardo di oltre 90 minuti, si può avere diritto a:
- pasti e bevande ( in relazione alla durata dell’attesa)
- sistemazione in albergo se la partenza è programmata per i giorni successivi, sino ad un massimo di tre pernottamenti per un ammontare massimo di € 80 a notte
Se l’arrivo a destinazione è ritardato di oltre un’ora, si ha diritto a una compensazione pecuniaria pari al 25% o al 50% del prezzo del biglietto, secondo la durata del ritardo e della sua entità rispetto alla durata complessiva del viaggio.
L’obbligo di provvedere alla sistemazione viene meno tuttavia quando il ritardo è dovuto a condizioni meteorologiche che mettono a rischio la sicurezza della nave.
Nel caso in cui il viaggio venga cancellato, al passeggero è offerta la scelta tra:
- il rimborso del biglietto e se necessario, il trasporto gratuito verso il punto di partenza iniziale
- il trasporto alternativo verso la destinazione finale appena possibile e senza costi aggiuntivi
La compagnia è inoltre tenuta ad offrire:
- pasti e bevande (in relazione alla durata dell’attesa)
- sistemazione in albergo se la partenza è programmata per i giorni successivi, sino ad un massimo di tre pernottamenti per un ammontare massimo di € 80 a notte
L’obbligo di provvedere alla sistemazione viene meno tuttavia quando la cancellazione è dovuta a condizioni meteorologiche che mettono a rischio la sicurezza della nave.
I passeggeri con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno il diritto di viaggiare alle medesime condizioni degli altri passeggeri, senza dover corrispondere costi aggiuntivi.
Le compagnie e gli agenti di viaggio e gli operatori turistici possono rifiutare di imbarcare per motivi di disabilità o mobilità ridotta solo se, a causa della dimensione del traghetto o della nave, ciò sia materialmente impossibile o comporti violazioni degli obblighi relativi alla salute e alla sicurezza.
In tali casi il passeggero ha diritto al rimborso o ad un trasporto alternativo.
La tipologia di assistenza necessaria deve essere richiesta con almeno 48 ore di anticipo, tuttavia la compagnia può esigere che il passeggero con disabilità o a mobilità ridotta sia accompagnato da una persona che possa fornirgli l’assistenza necessaria.
In tal caso, il trasporto dell’accompagnatore avverrà a titolo gratuito.
In caso di perdita o danneggiamento delle attrezzature per la mobilità, il passeggero ha il diritto ad un risarcimento integrale.