Cerca
Close this search box.
  • Home
  • Trasporto via mare

Trasporto via mare

Consulenza ed assistenza per i consumatori in Europa

I diritti dei passeggeri che viaggiano via mare o per vie navigabili in caso ritardo o cancellazione, sono previsti dal Regolamento (UE) 1177/2010.

Tali diritti trovano applicazione quando si viaggia su traghetti e navi da crociera attraverso mari, fiumi, laghi o canali nell’UE ,con qualsiasi vettore, purché non si tratti di:

  • navi autorizzate a trasportare meno di 13 passeggeri
  • navi con non più di tre membri di equipaggio
  • navi che coprono un tragitto inferiore a 500 metri (solo andata)
  • maggior parte delle navi storiche navi per escursioni e visite turistiche- se non attrezzate per il pernottamento o se il soggiorno a bordo

Il Regolamento prevede anche disposizioni specifiche per la tutela dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta.

Nel caso in cui vi sia un ritardo nella partenza superiore ai 90 minuti, al passeggero deve essere offerta la scelta tra:

  • il rimborso del biglietto e se necessario, il trasporto gratuito verso il punto di partenza iniziale
  • il trasporto alternativo verso la destinazione finale appena possibile e senza costi aggiuntivi

Se si registra un ritardo di oltre 90 minuti, si può avere diritto a:

  • pasti e bevande ( in relazione alla durata dell’attesa)
  • sistemazione in albergo se la partenza è programmata per i giorni successivi, sino ad un massimo di tre pernottamenti per un ammontare massimo di € 80 a notte

Se l’arrivo a destinazione è ritardato di oltre un’ora, si ha diritto a una compensazione pecuniaria pari al 25% o al 50% del prezzo del biglietto, secondo la durata del ritardo e della sua entità rispetto alla durata complessiva del viaggio.

L’obbligo di provvedere alla sistemazione viene meno tuttavia quando il ritardo è dovuto a condizioni meteorologiche che mettono a rischio la sicurezza della nave.  

Nel caso in cui il viaggio venga cancellato, al passeggero è offerta la scelta tra:

  • il rimborso del biglietto e se necessario, il trasporto gratuito verso il punto di partenza iniziale
  • il trasporto alternativo verso la destinazione finale appena possibile e senza costi aggiuntivi

La compagnia è inoltre tenuta ad offrire:

  • pasti e bevande (in relazione alla durata dell’attesa)
  • sistemazione in albergo se la partenza è programmata per i giorni successivi, sino ad un massimo di tre pernottamenti per un ammontare massimo di € 80 a notte

L’obbligo di provvedere alla sistemazione viene meno tuttavia quando la cancellazione è dovuta a condizioni meteorologiche che mettono a rischio la sicurezza della nave.

I passeggeri con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno il diritto di viaggiare alle medesime condizioni degli altri passeggeri, senza dover corrispondere costi aggiuntivi.

Le compagnie e gli agenti di viaggio e gli operatori turistici possono rifiutare di imbarcare per motivi di disabilità o mobilità ridotta solo se, a causa della dimensione del traghetto o della nave, ciò sia materialmente impossibile o comporti violazioni degli obblighi relativi alla salute e alla sicurezza. 

In tali casi il passeggero ha diritto al rimborso o ad un trasporto alternativo.

La tipologia di assistenza necessaria deve essere richiesta con almeno 48 ore di anticipo, tuttavia la compagnia può esigere che il passeggero con disabilità o a mobilità ridotta sia accompagnato da una persona che possa fornirgli l’assistenza necessaria.

In tal caso, il trasporto dell’accompagnatore avverrà a titolo gratuito.

In caso di perdita o danneggiamento delle attrezzature per la mobilità, il passeggero ha il diritto ad un risarcimento integrale.

I diritti dei passeggeri che viaggiano via mare o per vie navigabili in caso ritardo o cancellazione, sono previsti dal Regolamento (UE) 1177/2010.

Tali diritti trovano applicazione quando si viaggia su traghetti e navi da crociera attraverso mari, fiumi, laghi o canali nell’UE ,con qualsiasi vettore, purché non si tratti di:

  • navi autorizzate a trasportare meno di 13 passeggeri
  • navi con non più di tre membri di equipaggio
  • navi che coprono un tragitto inferiore a 500 metri (solo andata)
  • maggior parte delle navi storiche navi per escursioni e visite turistiche- se non attrezzate per il pernottamento o se il soggiorno a bordo

Il Regolamento prevede anche disposizioni specifiche per la tutela dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta.

Nel caso in cui vi sia un ritardo nella partenza superiore ai 90 minuti, al passeggero deve essere offerta la scelta tra:

  • il rimborso del biglietto e se necessario, il trasporto gratuito verso il punto di partenza iniziale
  • il trasporto alternativo verso la destinazione finale appena possibile e senza costi aggiuntivi

Se si registra un ritardo di oltre 90 minuti, si può avere diritto a:

  • pasti e bevande ( in relazione alla durata dell’attesa)
  • sistemazione in albergo se la partenza è programmata per i giorni successivi, sino ad un massimo di tre pernottamenti per un ammontare massimo di € 80 a notte

Se l’arrivo a destinazione è ritardato di oltre un’ora, si ha diritto a una compensazione pecuniaria pari al 25% o al 50% del prezzo del biglietto, secondo la durata del ritardo e della sua entità rispetto alla durata complessiva del viaggio.

L’obbligo di provvedere alla sistemazione viene meno tuttavia quando il ritardo è dovuto a condizioni meteorologiche che mettono a rischio la sicurezza della nave.  

Nel caso in cui il viaggio venga cancellato, al passeggero è offerta la scelta tra:

  • il rimborso del biglietto e se necessario, il trasporto gratuito verso il punto di partenza iniziale
  • il trasporto alternativo verso la destinazione finale appena possibile e senza costi aggiuntivi

La compagnia è inoltre tenuta ad offrire:

  • pasti e bevande (in relazione alla durata dell’attesa)
  • sistemazione in albergo se la partenza è programmata per i giorni successivi, sino ad un massimo di tre pernottamenti per un ammontare massimo di € 80 a notte

L’obbligo di provvedere alla sistemazione viene meno tuttavia quando la cancellazione è dovuta a condizioni meteorologiche che mettono a rischio la sicurezza della nave.

I passeggeri con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno il diritto di viaggiare alle medesime condizioni degli altri passeggeri, senza dover corrispondere costi aggiuntivi.

Le compagnie e gli agenti di viaggio e gli operatori turistici possono rifiutare di imbarcare per motivi di disabilità o mobilità ridotta solo se, a causa della dimensione del traghetto o della nave, ciò sia materialmente impossibile o comporti violazioni degli obblighi relativi alla salute e alla sicurezza. 

In tali casi il passeggero ha diritto al rimborso o ad un trasporto alternativo.

La tipologia di assistenza necessaria deve essere richiesta con almeno 48 ore di anticipo, tuttavia la compagnia può esigere che il passeggero con disabilità o a mobilità ridotta sia accompagnato da una persona che possa fornirgli l’assistenza necessaria.

In tal caso, il trasporto dell’accompagnatore avverrà a titolo gratuito.

In caso di perdita o danneggiamento delle attrezzature per la mobilità, il passeggero ha il diritto ad un risarcimento integrale.

  • Home
  • Trasporto via mare

Trasporto via mare

Consulenza ed assistenza per i consumatori in Europa

My Agile Privacy
Per offrirti la migliore esperienza di navigazione e per scopi statistici, ECC-Net Italia utilizza tecnologie come i cookie. Cliccando su "Accetta" acconsenti all'utilizzo di tutti i cookie.
In alternativa, puoi cliccare su "Personalizza" per scegliere quali cookie accettare. Puoi modificare o revocare il tuo consenso in qualsiasi momento cliccando in fondo pagina su "Gestisci il consenso".