I diritti dei passeggeri che viaggiano via mare o per vie navigabili in caso ritardo o cancellazione, sono previsti dal Regolamento (UE) 1177/2010.
Tali diritti trovano applicazione quando si viaggia su traghetti e navi da crociera attraverso mari, fiumi, laghi o canali nell’UE ,con qualsiasi vettore, purché non si tratti di:
- navi autorizzate a trasportare meno di 13 passeggeri
- navi con non più di tre membri di equipaggio
- navi che coprono un tragitto inferiore a 500 metri (solo andata)
- maggior parte delle navi storiche navi per escursioni e visite turistiche- se non attrezzate per il pernottamento o se il soggiorno a bordo
Il Regolamento prevede anche disposizioni specifiche per la tutela dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta.
Nel caso in cui vi sia un ritardo nella partenza superiore ai 90 minuti, al passeggero deve essere offerta la scelta tra:
- il rimborso del biglietto e se necessario, il trasporto gratuito verso il punto di partenza iniziale
- il trasporto alternativo verso la destinazione finale appena possibile e senza costi aggiuntivi
Se si registra un ritardo di oltre 90 minuti, si può avere diritto a:
- pasti e bevande ( in relazione alla durata dell’attesa)
- sistemazione in albergo se la partenza è programmata per i giorni successivi, sino ad un massimo di tre pernottamenti per un ammontare massimo di € 80 a notte
Se l’arrivo a destinazione è ritardato di oltre un’ora, si ha diritto a una compensazione pecuniaria pari al 25% o al 50% del prezzo del biglietto, secondo la durata del ritardo e della sua entità rispetto alla durata complessiva del viaggio.
L’obbligo di provvedere alla sistemazione viene meno tuttavia quando il ritardo è dovuto a condizioni meteorologiche che mettono a rischio la sicurezza della nave.
Nel caso in cui il viaggio venga cancellato, al passeggero è offerta la scelta tra:
- il rimborso del biglietto e se necessario, il trasporto gratuito verso il punto di partenza iniziale
- il trasporto alternativo verso la destinazione finale appena possibile e senza costi aggiuntivi
La compagnia è inoltre tenuta ad offrire:
- pasti e bevande (in relazione alla durata dell’attesa)
- sistemazione in albergo se la partenza è programmata per i giorni successivi, sino ad un massimo di tre pernottamenti per un ammontare massimo di € 80 a notte
L’obbligo di provvedere alla sistemazione viene meno tuttavia quando la cancellazione è dovuta a condizioni meteorologiche che mettono a rischio la sicurezza della nave.
I passeggeri con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno il diritto di viaggiare alle medesime condizioni degli altri passeggeri, senza dover corrispondere costi aggiuntivi.
Le compagnie e gli agenti di viaggio e gli operatori turistici possono rifiutare di imbarcare per motivi di disabilità o mobilità ridotta solo se, a causa della dimensione del traghetto o della nave, ciò sia materialmente impossibile o comporti violazioni degli obblighi relativi alla salute e alla sicurezza.
In tali casi il passeggero ha diritto al rimborso o ad un trasporto alternativo.
La tipologia di assistenza necessaria deve essere richiesta con almeno 48 ore di anticipo, tuttavia la compagnia può esigere che il passeggero con disabilità o a mobilità ridotta sia accompagnato da una persona che possa fornirgli l’assistenza necessaria.
In tal caso, il trasporto dell’accompagnatore avverrà a titolo gratuito.
In caso di perdita o danneggiamento delle attrezzature per la mobilità, il passeggero ha il diritto ad un risarcimento integrale.
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I diritti dei passeggeri che viaggiano via mare o per vie navigabili in caso ritardo o cancellazione, sono previsti dal Regolamento (UE) 1177/2010.
Tali diritti trovano applicazione quando si viaggia su traghetti e navi da crociera attraverso mari, fiumi, laghi o canali nell’UE ,con qualsiasi vettore, purché non si tratti di:
- navi autorizzate a trasportare meno di 13 passeggeri
- navi con non più di tre membri di equipaggio
- navi che coprono un tragitto inferiore a 500 metri (solo andata)
- maggior parte delle navi storiche navi per escursioni e visite turistiche- se non attrezzate per il pernottamento o se il soggiorno a bordo
Il Regolamento prevede anche disposizioni specifiche per la tutela dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta.
Nel caso in cui vi sia un ritardo nella partenza superiore ai 90 minuti, al passeggero deve essere offerta la scelta tra:
- il rimborso del biglietto e se necessario, il trasporto gratuito verso il punto di partenza iniziale
- il trasporto alternativo verso la destinazione finale appena possibile e senza costi aggiuntivi
Se si registra un ritardo di oltre 90 minuti, si può avere diritto a:
- pasti e bevande ( in relazione alla durata dell’attesa)
- sistemazione in albergo se la partenza è programmata per i giorni successivi, sino ad un massimo di tre pernottamenti per un ammontare massimo di € 80 a notte
Se l’arrivo a destinazione è ritardato di oltre un’ora, si ha diritto a una compensazione pecuniaria pari al 25% o al 50% del prezzo del biglietto, secondo la durata del ritardo e della sua entità rispetto alla durata complessiva del viaggio.
L’obbligo di provvedere alla sistemazione viene meno tuttavia quando il ritardo è dovuto a condizioni meteorologiche che mettono a rischio la sicurezza della nave.
Nel caso in cui il viaggio venga cancellato, al passeggero è offerta la scelta tra:
- il rimborso del biglietto e se necessario, il trasporto gratuito verso il punto di partenza iniziale
- il trasporto alternativo verso la destinazione finale appena possibile e senza costi aggiuntivi
La compagnia è inoltre tenuta ad offrire:
- pasti e bevande (in relazione alla durata dell’attesa)
- sistemazione in albergo se la partenza è programmata per i giorni successivi, sino ad un massimo di tre pernottamenti per un ammontare massimo di € 80 a notte
L’obbligo di provvedere alla sistemazione viene meno tuttavia quando la cancellazione è dovuta a condizioni meteorologiche che mettono a rischio la sicurezza della nave.
I passeggeri con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno il diritto di viaggiare alle medesime condizioni degli altri passeggeri, senza dover corrispondere costi aggiuntivi.
Le compagnie e gli agenti di viaggio e gli operatori turistici possono rifiutare di imbarcare per motivi di disabilità o mobilità ridotta solo se, a causa della dimensione del traghetto o della nave, ciò sia materialmente impossibile o comporti violazioni degli obblighi relativi alla salute e alla sicurezza.
In tali casi il passeggero ha diritto al rimborso o ad un trasporto alternativo.
La tipologia di assistenza necessaria deve essere richiesta con almeno 48 ore di anticipo, tuttavia la compagnia può esigere che il passeggero con disabilità o a mobilità ridotta sia accompagnato da una persona che possa fornirgli l’assistenza necessaria.
In tal caso, il trasporto dell’accompagnatore avverrà a titolo gratuito.
In caso di perdita o danneggiamento delle attrezzature per la mobilità, il passeggero ha il diritto ad un risarcimento integrale.