I diritti dei passeggeri nel trasporto su ruote, in caso di disservizi come ritardo, cancellazione o overbooking, sono stabiliti dal Regolamento (UE) 181/2011.
Tali diritti si applicano quando il viaggio avviene all’interno dell’Unione Europea su servizi regolari di lunga percorrenza (tratte superiori ai 250 km) con fermate prestabilite e una frequenza specificata.
Il Regolamento prevede anche la corresponsione di un indennizzo nel caso di perdita o danneggiamento dei bagagli e disposizioni specifiche per la tutela dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta.
Nel caso in cui vi sia un ritardo nella partenza superiore alle due ore, al passeggero è offerta la scelta tra:
- rimborso del biglietto e se necessario, il trasporto gratuito verso il punto di partenza
- reinstradamento verso la destinazione finale appena possibile
Se non viene offerta la scelta tra le due opzioni, si ha il diritto ad un risarcimento pari al 50% del prezzo del biglietto.
Nel caso in cui la durata originaria del viaggio sia superiore alle 3 ore e si registra un ritardo di oltre 90 minuti il passeggero ha diritto a:
- pasti e bevande a titolo gratuito ( se possono essere ragionevolmente forniti)
- alla sistemazione in albergo o altro alloggio se la partenza è programmata per il giorno successivo, sino ad un massimo di due pernottamenti per un ammontare massimo di € 80 a notte
Il pernottamento non è dovuto se il ritardo è imputabile a condizioni metereologiche avverse.
Nel caso in cui il viaggio venga cancellato il passeggero può:
- chiedere un rimborso del biglietto e se necessario, il trasporto gratuito verso il punto di partenza
- chiedere di essere trasportato verso la destinazione finale appena possibile.
Se non viene offerta la scelta tra le due opzioni, si ha il diritto ad un risarcimento pari al 50% del prezzo del biglietto.
Nel caso in cui la durata originaria del viaggio sia superiore alle 3 ore e si registra un annullamento il passeggero ha diritto a:
- pasti e bevande a titolo gratuito ( se possono essere ragionevolmente fonriti)
- alla sistemazione in albergo se la partenza è programmata per il giorno successivo, sino ad un massimo di due pernottamenti per un ammontare massimo di € 80 a notte
Nel caso di negato imbarco per l’accettazione di numero di prenotazioni superiore a quello dei posti disponibili, il passeggero ha diritto a scegliere tra:
- il rimborso del prezzo del biglietto o
- il reinstradamento, non appena possibili e a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale.
un risarcimento pari al 50% del costo del biglietto se al passeggero non è offerta la scelta tra il rimborso del biglietto e il reinstradamento.
I passeggeri con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno il diritto di viaggiare alle medesime condizioni degli altri passeggeri, senza dover corrispondere costi aggiuntivi.
Le compagnie, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici, possono rifiutare di emettere un biglietto o di consentire l’accesso a bordo per motivi di disabilità o mobilità ridotta solo se, a causa della configurazione del veicolo o delle infrastrutture, anche nelle fermate e nelle stazioni, ciò sia materialmente impossibile o comporti violazioni degli obblighi relativi alla salute e alla sicurezza.
L’assistenza, che deve essere prestata sia nelle stazioni di fermata dell’autobus che a bordo, può essere fornita anche attraverso l’accettazione gratuita di un accompagnatore.
La tipologia di assistenza necessaria deve essere richiesta con almeno 36 ore di anticipo.
In caso di perdita o danneggiamento delle attrezzature per la mobilità, il passeggero ha il diritto ad un risarcimento integrale.
In caso di disservizi, il reclamo va formulato, in prima istanza, al vettore che ha effettuato o doveva effettuare il servizio di trasporto. Solitamente i vettori mettono a disposizione del passeggero un indirizzo email dedicato o un modulo online da compilare direttamente sul proprio sito. Se il passeggero non ottiene risposta entro un mese dalla presentazione del reclamo di prima istanza o ritiene la risposta ricevuta insoddisfacente, per far valere le proprie pretese economiche può presentare, entro un anno dal reclamo o della richiesta di rimborso o indennizzo, un’istanza al Servizio conciliazioni ART per il tramite della piattaforma ConciliaWeb accessibile attraverso il link: https://www.autorita-trasporti.it/conciliaweb/. Inoltre, è possibile contattare il Centro Europeo Consumatori del proprio Paese per ricevere assistenza: il centro fornirà informazioni sui diritti spettanti nel caso concreto e ti guiderà per affermarli contattando il vettore interessato, informandoti sugli organismi di risoluzione alternativa delle controversie disponibili, sulle autorità da contattare e su eventuali ulteriori meccanismi di risoluzione stragiudiziali e giudiziali. I contatti sono disponibili sul sito della Rete ECC-Net.
News sul trasporto in pullman
I diritti dei passeggeri nel trasporto su ruote, in caso di disservizi come ritardo, cancellazione o overbooking, sono stabiliti dal Regolamento (UE) 181/2011.
Tali diritti si applicano quando il viaggio avviene all’interno dell’Unione Europea su servizi regolari di lunga percorrenza (tratte superiori ai 250 km) con fermate prestabilite e una frequenza specificata.
Il Regolamento prevede anche la corresponsione di un indennizzo nel caso di perdita o danneggiamento dei bagagli e disposizioni specifiche per la tutela dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta.
Nel caso in cui vi sia un ritardo nella partenza superiore alle due ore, al passeggero è offerta la scelta tra:
- rimborso del biglietto e se necessario, il trasporto gratuito verso il punto di partenza
- reinstradamento verso la destinazione finale appena possibile
Se non viene offerta la scelta tra le due opzioni, si ha il diritto ad un risarcimento pari al 50% del prezzo del biglietto.
Nel caso in cui la durata originaria del viaggio sia superiore alle 3 ore e si registra un ritardo di oltre 90 minuti il passeggero ha diritto a:
- pasti e bevande a titolo gratuito ( se possono essere ragionevolmente forniti)
- alla sistemazione in albergo o altro alloggio se la partenza è programmata per il giorno successivo, sino ad un massimo di due pernottamenti per un ammontare massimo di € 80 a notte
Il pernottamento non è dovuto se il ritardo è imputabile a condizioni metereologiche avverse.
Nel caso in cui il viaggio venga cancellato il passeggero può:
- chiedere un rimborso del biglietto e se necessario, il trasporto gratuito verso il punto di partenza
- chiedere di essere trasportato verso la destinazione finale appena possibile.
Se non viene offerta la scelta tra le due opzioni, si ha il diritto ad un risarcimento pari al 50% del prezzo del biglietto.
Nel caso in cui la durata originaria del viaggio sia superiore alle 3 ore e si registra un annullamento il passeggero ha diritto a:
- pasti e bevande a titolo gratuito ( se possono essere ragionevolmente fonriti)
- alla sistemazione in albergo se la partenza è programmata per il giorno successivo, sino ad un massimo di due pernottamenti per un ammontare massimo di € 80 a notte
Nel caso di negato imbarco per l’accettazione di numero di prenotazioni superiore a quello dei posti disponibili, il passeggero ha diritto a scegliere tra:
- il rimborso del prezzo del biglietto o
- il reinstradamento, non appena possibili e a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale.
un risarcimento pari al 50% del costo del biglietto se al passeggero non è offerta la scelta tra il rimborso del biglietto e il reinstradamento.
I passeggeri con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno il diritto di viaggiare alle medesime condizioni degli altri passeggeri, senza dover corrispondere costi aggiuntivi.
Le compagnie, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici, possono rifiutare di emettere un biglietto o di consentire l’accesso a bordo per motivi di disabilità o mobilità ridotta solo se, a causa della configurazione del veicolo o delle infrastrutture, anche nelle fermate e nelle stazioni, ciò sia materialmente impossibile o comporti violazioni degli obblighi relativi alla salute e alla sicurezza.
L’assistenza, che deve essere prestata sia nelle stazioni di fermata dell’autobus che a bordo, può essere fornita anche attraverso l’accettazione gratuita di un accompagnatore.
La tipologia di assistenza necessaria deve essere richiesta con almeno 36 ore di anticipo.
In caso di perdita o danneggiamento delle attrezzature per la mobilità, il passeggero ha il diritto ad un risarcimento integrale.