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Trasporto aereo

Consulenza ed assistenza per i consumatori in Europa

I diritti dei passeggeri aerei sono espressamente previsti dal Regolamento (CE) n. 261/2004 che offre tutela nel caso di ritardo del volocancellazione o negato imbarco e dalla Convenzione di Montreal e dal Regolamento (CE) 889/2002 che disciplinano le conseguenze del danneggiamento, dello smarrimento o della ritardata consegna dei bagagli.

Il Regolamento (CE) n. 261/2004 si applica:

  • ai passeggeri di voli in partenza da un aeroporto UE e operati da compagnie aeree dell’UE o extra UE;
  • ai passeggeri di voli che arrivano nel territorio UE con provenienza da un paese extra UE e gestiti da compagnie aeree dell’UE.

La tutela prevista nel Regolamento non si applica:

  • ai passeggeri che provengono da un paese extra UE con volo gestito da una compagnia extra UE
  • ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o che beneficiano di una tariffa ridotta non accessibile al pubblico.

La Convenzione di Montreal si applica a ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci in cui il luogo di partenza e il luogo di arrivo sono situati sul territorio di Stati parti della Convenzione medesima.

Una specifica disciplina è prevista per i passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta: il Regolamento (CE) 1107/2006 stabilisce l’obbligo per il vettore di prestare assistenza gratuita in aeroporto. Il passeggero deve però informare con anticipo di almeno 48 ore la compagnia al fine di consentire un’adeguata organizzazione dell’assistenza.

Altre disposizioni particolari si occupano di disciplinare le conseguenze della mancata partenza del passeggero per cause non imputabili alla compagnia.

La compagnia aerea ha l’obbligo di prestare adeguata assistenza se:

  • nella tratta all’ interno dell’UE inferiore o pari a 1500 km il ritardo supera le 2 ore
  • nella tratta all’interno dell’UE oltre i 1500 km il ritardo supera le 3 ore
  • nella tratta al di fuori dell’UE fino a 1500 km, tra 1500 e 3500 km e oltre 3500km, il ritardo supera rispettivamente 2, 3 o 4 ore.
  • Nel caso in cui il ritardo superi le 5 ore, il passeggero può scegliere tra rimborso del prezzo del biglietto e riprotezione su un volo alternativo.

Nell’ipotesi in cui il ritardo superi le 3 ore, la compagnia è obbligata a corrispondere una compensazione pecuniari pari a:

€ 250 per tratte inferiori o pari a 1500 chilometri
€ 400 per tratte superiori ai 1500 chilometri e inferiori o pari a 3500 chilometri
€ 600 per tutte le altre tratte

In caso di cancellazione del volo la compagnia aerea ha l’obbligo di proporre la scelta tra la riprotezione, appena possibile, su un volo alternativo o il rimborso del biglietto entro sette giorni.

Se il passeggero opta per la riprotezione, ha diritto anche all’assistenza in termini di:

pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa;

la sistemazione in albergo qualora siano necessari uno o più pernottamenti;

il trasferimento dall’aeroporto all’albergo e viceversa;

due comunicazioni gratuite (via telefono, fax o e-mail).

Qualora il passeggero venga informato della cancellazione meno di 2 settimane prima della partenza prevista, sorge per la compagnia un obbligo di compensazione pari a:

€ 250 per tratte inferiori o pari a 1500 km;
€ 400 per tratte intracomunitarie superiori ai 1500 km e per tutte le altre tratte comprese tra i 1500 e i 3500 km;
€ 600 per le tratte superiori a 3500 km.

La compensazione può essere ridotta del 50% se il ritardo nell’orario di arrivo del volo alternativo rispetto a quello originariamente prenotato è limitato.

Attenzione perché la compagnia aerea non ha l’obbligo di pagare una compensazione pecuniaria se:

ha informato i passeggeri della cancellazione del volo almeno due settimane prima della data di partenza;

ha informato i passeggeri nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e ha offerto loro un volo alternativo con partenza non più di due ore prima e con arrivo non più di quattro ore dopo dal volo originale;

ha informato i passeggeri meno di sette giorni prima, offrendogli un volo alternativo con partenza non più di un’ora e con arrivo non più di 2 ore dopo dal volo originale.

 Al passeggero che si sia presentato in tempo, munito di prenotazione e validi documenti, può essere negato l’imbarco per motivi operativi o in caso di overbooking (numero di prenotazioni superiore all’effettiva disponibilità dei posti a bordo).

In questi casi il passeggero ha diritto alla scelta fra rimborso del biglietto e riprotezione su un volo alternativo, oltre all’assistenza e a una compensazione pari a:

€ 250 per tratte inferiori o pari a 1500 chilometri
€ 400 per tratte superiori ai 1500 chilometri e inferiori o pari a 3500 chilometri
€ 600 per tutte le altre tratte

In caso di smarrimento o danneggiamento del bagaglio, il passeggero deve compilare un Rapporto di smarrimento o danneggiamento bagaglio (P.I.R. – Property Irregularity Report) presso l’Ufficio Lost and Found presente in aeroporto.

Smarrimento: se il bagaglio non viene consegnato entro 21 giorni dall’apertura del P.I.R. si considera smarrito ed è possibile chiedere il risarcimento.

Tardiva consegna: se il bagaglio viene consegnato entro 21 giorni dall’apertura del P.I.R, è possibile chiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute per acquistare beni di prima necessità ( è dunque importante conservare ricevute e scontrini).

Danneggiamento: è possibile chiedere il risarcimento dei danni entro 7 giorni dalla consegna del bagaglio.

Le richieste di rimborso e risarcimento devono essere inviate all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea.

Nel caso in cui il passeggero sia impossibilitato a partire, a prescindere dalla categoria tariffaria acquistata, le seguenti voci di costo devono essere rimborsate:

  • addizionale di competenza comunale e ministeriale pari a €4,50 ( indicata sul biglietto dalla sigla HB)
  • corrispettivo per il controllo dei bagagli da stiva, sottoposti ai raggi X per la sicurezza dei passeggeri, che varia da aeroporto ad aeroporto da un minimo di € 1,10 ad un massimo di € 3,77 ( indicato su biglietto dalla sigla EX)
  • corrispettivo per la sicurezza del passeggero e del bagaglio a mano, pari a €1,81 (indicato su biglietto dalla sigla VT)
  • i diritti di imbarco, il cui ammontare varia da un minimo di €3,70 ad un massimo di € 8,26 ( indicati sul biglietto dalla sigla IT)
  • IVA sui diritti aeroportuali (indicata sul biglietto dalla sigla FN)

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I diritti dei passeggeri aerei sono espressamente previsti dal Regolamento (CE) n. 261/2004 che offre tutela nel caso di ritardo del volocancellazione o negato imbarco e dalla Convenzione di Montreal e dal Regolamento (CE) 889/2002 che disciplinano le conseguenze del danneggiamento, dello smarrimento o della ritardata consegna dei bagagli.

Il Regolamento (CE) n. 261/2004 si applica:

  • ai passeggeri di voli in partenza da un aeroporto UE e operati da compagnie aeree dell’UE o extra UE;
  • ai passeggeri di voli che arrivano nel territorio UE con provenienza da un paese extra UE e gestiti da compagnie aeree dell’UE.

La tutela prevista nel Regolamento non si applica:

  • ai passeggeri che provengono da un paese extra UE con volo gestito da una compagnia extra UE
  • ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o che beneficiano di una tariffa ridotta non accessibile al pubblico.

La Convenzione di Montreal si applica a ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci in cui il luogo di partenza e il luogo di arrivo sono situati sul territorio di Stati parti della Convenzione medesima.

Una specifica disciplina è prevista per i passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta: il Regolamento (CE) 1107/2006 stabilisce l’obbligo per il vettore di prestare assistenza gratuita in aeroporto. Il passeggero deve però informare con anticipo di almeno 48 ore la compagnia al fine di consentire un’adeguata organizzazione dell’assistenza.

Altre disposizioni particolari si occupano di disciplinare le conseguenze della mancata partenza del passeggero per cause non imputabili alla compagnia.

La compagnia aerea ha l’obbligo di prestare adeguata assistenza se:

  • nella tratta all’ interno dell’UE inferiore o pari a 1500 km il ritardo supera le 2 ore
  • nella tratta all’interno dell’UE oltre i 1500 km il ritardo supera le 3 ore
  • nella tratta al di fuori dell’UE fino a 1500 km, tra 1500 e 3500 km e oltre 3500km, il ritardo supera rispettivamente 2, 3 o 4 ore.
  • Nel caso in cui il ritardo superi le 5 ore, il passeggero può scegliere tra rimborso del prezzo del biglietto e riprotezione su un volo alternativo.

Nell’ipotesi in cui il ritardo superi le 3 ore, la compagnia è obbligata a corrispondere una compensazione pecuniari pari a:

€ 250 per tratte inferiori o pari a 1500 chilometri
€ 400 per tratte superiori ai 1500 chilometri e inferiori o pari a 3500 chilometri
€ 600 per tutte le altre tratte

In caso di cancellazione del volo la compagnia aerea ha l’obbligo di proporre la scelta tra la riprotezione, appena possibile, su un volo alternativo o il rimborso del biglietto entro sette giorni.

Se il passeggero opta per la riprotezione, ha diritto anche all’assistenza in termini di:

pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa;

la sistemazione in albergo qualora siano necessari uno o più pernottamenti;

il trasferimento dall’aeroporto all’albergo e viceversa;

due comunicazioni gratuite (via telefono, fax o e-mail).

Qualora il passeggero venga informato della cancellazione meno di 2 settimane prima della partenza prevista, sorge per la compagnia un obbligo di compensazione pari a:

€ 250 per tratte inferiori o pari a 1500 km;
€ 400 per tratte intracomunitarie superiori ai 1500 km e per tutte le altre tratte comprese tra i 1500 e i 3500 km;
€ 600 per le tratte superiori a 3500 km.

La compensazione può essere ridotta del 50% se il ritardo nell’orario di arrivo del volo alternativo rispetto a quello originariamente prenotato è limitato.

Attenzione perché la compagnia aerea non ha l’obbligo di pagare una compensazione pecuniaria se:

ha informato i passeggeri della cancellazione del volo almeno due settimane prima della data di partenza;

ha informato i passeggeri nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e ha offerto loro un volo alternativo con partenza non più di due ore prima e con arrivo non più di quattro ore dopo dal volo originale;

ha informato i passeggeri meno di sette giorni prima, offrendogli un volo alternativo con partenza non più di un’ora e con arrivo non più di 2 ore dopo dal volo originale.

 Al passeggero che si sia presentato in tempo, munito di prenotazione e validi documenti, può essere negato l’imbarco per motivi operativi o in caso di overbooking (numero di prenotazioni superiore all’effettiva disponibilità dei posti a bordo).

In questi casi il passeggero ha diritto alla scelta fra rimborso del biglietto e riprotezione su un volo alternativo, oltre all’assistenza e a una compensazione pari a:

€ 250 per tratte inferiori o pari a 1500 chilometri
€ 400 per tratte superiori ai 1500 chilometri e inferiori o pari a 3500 chilometri
€ 600 per tutte le altre tratte

In caso di smarrimento o danneggiamento del bagaglio, il passeggero deve compilare un Rapporto di smarrimento o danneggiamento bagaglio (P.I.R. – Property Irregularity Report) presso l’Ufficio Lost and Found presente in aeroporto.

Smarrimento: se il bagaglio non viene consegnato entro 21 giorni dall’apertura del P.I.R. si considera smarrito ed è possibile chiedere il risarcimento.

Tardiva consegna: se il bagaglio viene consegnato entro 21 giorni dall’apertura del P.I.R, è possibile chiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute per acquistare beni di prima necessità ( è dunque importante conservare ricevute e scontrini).

Danneggiamento: è possibile chiedere il risarcimento dei danni entro 7 giorni dalla consegna del bagaglio.

Le richieste di rimborso e risarcimento devono essere inviate all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea.

Nel caso in cui il passeggero sia impossibilitato a partire, a prescindere dalla categoria tariffaria acquistata, le seguenti voci di costo devono essere rimborsate:

  • addizionale di competenza comunale e ministeriale pari a €4,50 ( indicata sul biglietto dalla sigla HB)
  • corrispettivo per il controllo dei bagagli da stiva, sottoposti ai raggi X per la sicurezza dei passeggeri, che varia da aeroporto ad aeroporto da un minimo di € 1,10 ad un massimo di € 3,77 ( indicato su biglietto dalla sigla EX)
  • corrispettivo per la sicurezza del passeggero e del bagaglio a mano, pari a €1,81 (indicato su biglietto dalla sigla VT)
  • i diritti di imbarco, il cui ammontare varia da un minimo di €3,70 ad un massimo di € 8,26 ( indicati sul biglietto dalla sigla IT)
  • IVA sui diritti aeroportuali (indicata sul biglietto dalla sigla FN)
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