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ADR

Consulenza ed assistenza per i consumatori in Europa

Se avete un problema con un prodotto o un servizio acquistato online o off-line, in Italia come in un altro Paese Europeo, e il venditore non intende risolverlo, prima di rivolgervi ad un giudice, potete tentare di risolvere la lite insorta ricorrendo ad un organismo di risoluzione alternativa delle controversie. Si definisce tale un organismo, pubblico o privato, iscritto in un apposito elenco, cui si può ricorrere per ottenere, anche in via telematica, un componimento bonario e stragiudiziale della lite.

Ricorrere a metodi alternativi di risoluzione delle controversie, estremamente vantaggiosi per i costi limitati ed i tempi notevolmente più brevi rispetto alla giustizia ordinaria, significa rivolgersi ad un soggetto terzo, neutrale e qualificato (in inglese Alternative Dispute Resolution entity- ADR), che agisce come intermediario tra consumatore e venditore. Tale soggetto, che può essere un mediatore, un conciliatore, un arbitro, un ombudsman, può suggerire o imporre una soluzione alle parti o semplicemente aiutarle a trovare un accordo.

Gli organismi ADR che operano esclusivamente online sono denominati organismi di risoluzione online delle controversie (in inglese Online Dispute Resolution entity – ODR). Il ricorso agli organismi ODR rende più agevole la risoluzione delle controversie insorte in seguito ad acquisti online, perché contribuisce a superare quel grande ostacolo rappresentato dalla distanza geografica tra consumatore e venditore.

La possibilità di risolvere le controversie, soprattutto transfrontaliere, in modo semplice, rapido e poco oneroso e di poter ottenere il riconoscimento dei propri diritti anche se si tratta, per esempio, del rimborso di piccole somme, rafforza la fiducia dei consumatori che, di conseguenza, saranno sempre più incentivati ad acquistare online e oltre frontiera, consapevoli di poter accedere a strumenti di ricorso semplici, rapidi ma soprattutto a basso costo, quando non gratuiti, in tutta Europa. La direttiva ADR, unitamente al Regolamento ODR, intende, infatti, garantire ai consumatori la disponibilità di una procedura di ADR per tutte le controversie contrattuali in ogni settore di mercato (ad esempio viaggi, servizi bancari, pulitura a secco) e in tutti gli Stati membri.

L’art. 141-octies del Codice del Consumo, introdotto dal decreto attuativo della Direttiva ADR (D.Lgs. n. 130/2015), ha demandato a cinque autorità (Banca d’Italia, Consob, Ministero di Giustizia, Mise, Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) il compito di istituire l’elenco degli organismi ADR. Gli organismi ADR che intendono iscriversi all’elenco delle autorità, devono possedere determinati requisiti, fissati dalla Direttiva ADR, tra cui quello della stabilità, dell’efficienza, dell’imparzialità e rispettare il principio di non onerosità del servizio ADR per il consumatore.

Per conoscere quali sono gli Organismi ADR che sono stati certificati dalle competenti autorità e notificati alla Commisione Europea dal Ministero dello Sviluppo Economico, punto di contatto unico per le ADR di consumo CLICCA QUI

L’art. 20 della Direttiva ADR ha demandato alla Commissione europea il compito di tenere ed aggiornare l’elenco degli organismi ADR che i singoli stati membri hanno notificato, rendendolo disponibile al pubblico tramite un sito dedicato.

La Direttiva n.2013/11/UE si applica alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, nazionali e transfrontaliere, riguardanti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi tra professionisti e consumatori europei.

Tali procedure presuppongono l’intervento di un organismo di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) che propone o impone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole.

La direttiva mira a garantire che i consumatori possano, su base volontaria, presentare reclamo nei confronti di professionisti dinanzi a organismi che offrono procedure indipendenti, imparziali, trasparenti, efficaci, rapide ed eque di risoluzione alternativa delle controversie, così da raggiungere un livello elevato di protezione dei consumatori e un corretto funzionamento del mercato interno.

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Se avete un problema con un prodotto o un servizio acquistato online o off-line, in Italia come in un altro Paese Europeo, e il venditore non intende risolverlo, prima di rivolgervi ad un giudice, potete tentare di risolvere la lite insorta ricorrendo ad un organismo di risoluzione alternativa delle controversie. Si definisce tale un organismo, pubblico o privato, iscritto in un apposito elenco, cui si può ricorrere per ottenere, anche in via telematica, un componimento bonario e stragiudiziale della lite.

Ricorrere a metodi alternativi di risoluzione delle controversie, estremamente vantaggiosi per i costi limitati ed i tempi notevolmente più brevi rispetto alla giustizia ordinaria, significa rivolgersi ad un soggetto terzo, neutrale e qualificato (in inglese Alternative Dispute Resolution entity- ADR), che agisce come intermediario tra consumatore e venditore. Tale soggetto, che può essere un mediatore, un conciliatore, un arbitro, un ombudsman, può suggerire o imporre una soluzione alle parti o semplicemente aiutarle a trovare un accordo.

Gli organismi ADR che operano esclusivamente online sono denominati organismi di risoluzione online delle controversie (in inglese Online Dispute Resolution entity – ODR). Il ricorso agli organismi ODR rende più agevole la risoluzione delle controversie insorte in seguito ad acquisti online, perché contribuisce a superare quel grande ostacolo rappresentato dalla distanza geografica tra consumatore e venditore.

La possibilità di risolvere le controversie, soprattutto transfrontaliere, in modo semplice, rapido e poco oneroso e di poter ottenere il riconoscimento dei propri diritti anche se si tratta, per esempio, del rimborso di piccole somme, rafforza la fiducia dei consumatori che, di conseguenza, saranno sempre più incentivati ad acquistare online e oltre frontiera, consapevoli di poter accedere a strumenti di ricorso semplici, rapidi ma soprattutto a basso costo, quando non gratuiti, in tutta Europa. La direttiva ADR, unitamente al Regolamento ODR, intende, infatti, garantire ai consumatori la disponibilità di una procedura di ADR per tutte le controversie contrattuali in ogni settore di mercato (ad esempio viaggi, servizi bancari, pulitura a secco) e in tutti gli Stati membri.

L’art. 141-octies del Codice del Consumo, introdotto dal decreto attuativo della Direttiva ADR (D.Lgs. n. 130/2015), ha demandato a cinque autorità (Banca d’Italia, Consob, Ministero di Giustizia, Mise, Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) il compito di istituire l’elenco degli organismi ADR. Gli organismi ADR che intendono iscriversi all’elenco delle autorità, devono possedere determinati requisiti, fissati dalla Direttiva ADR, tra cui quello della stabilità, dell’efficienza, dell’imparzialità e rispettare il principio di non onerosità del servizio ADR per il consumatore.

Per conoscere quali sono gli Organismi ADR che sono stati certificati dalle competenti autorità e notificati alla Commisione Europea dal Ministero dello Sviluppo Economico, punto di contatto unico per le ADR di consumo CLICCA QUI

L’art. 20 della Direttiva ADR ha demandato alla Commissione europea il compito di tenere ed aggiornare l’elenco degli organismi ADR che i singoli stati membri hanno notificato, rendendolo disponibile al pubblico tramite un sito dedicato.

La Direttiva n.2013/11/UE si applica alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, nazionali e transfrontaliere, riguardanti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi tra professionisti e consumatori europei.

Tali procedure presuppongono l’intervento di un organismo di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) che propone o impone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole.

La direttiva mira a garantire che i consumatori possano, su base volontaria, presentare reclamo nei confronti di professionisti dinanzi a organismi che offrono procedure indipendenti, imparziali, trasparenti, efficaci, rapide ed eque di risoluzione alternativa delle controversie, così da raggiungere un livello elevato di protezione dei consumatori e un corretto funzionamento del mercato interno.

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