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Contratti conclusi a distanza e nei locali commerciali

Consulenza ed assistenza per i consumatori in Europa

Per contratto a distanza si intende un contratto avente per oggetto beni o servizi e stipulato tra un professionista e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi. La conclusione di un contratto a distanza può avvenire attraverso qualunque mezzo utile (per telefono, posta elettronica, catalogo, ecc.) senza la presenza fisica e simultanea delle parti del contratto.

Il contratto a distanza è regolamentato dal Codice del Consumo agli articoli 45 e seguenti. Tali norme, tuttavia, non si applicano ad una serie di contratti come, ad esempio credito al consumo (ricompreso tra i servizi finanziari secondo la definizione dell’art. 45, lett. n) e ai contratti a distanza di servizi finanziari, alla multiproprietà (art. 47 lett. h) , ai contratti stipulati con l’intervento di un pubblico ufficiale (art. 47 lett. i), ai contratti turistici (art. 47 lett. g) e, seppure con qualche eccezione, ai contratti di trasporto passeggeri (art. 47 lett m). Non soggetti alla nuova disciplina i contratti negoziati fuori dei locali commerciali “in base ai quali il corrispettivo che il consumatore deve pagare non è superiore a 50 euro” (art. 47 comma 2).

Nell’ambito dei contratti a distanza il professionista deve fornire informazioni chiare e comprensibili al consumatore, prima che lo stesso sia contrattualmente vincolato ovvero deve indicare:

  • l’identità del professionista, l’indirizzo della sede ed i recapiti per contattarlo;
  • le caratteristiche essenziali del bene o del servizio e il relativo prezzo comprensivo delle spese di consegna e delle eventuali imposte;
  • le modalità di pagamento, consegna o esecuzione del contratto;
  • l’esistenza del diritto di recesso;
  • la durata del contratto ed, in caso di tacito rinnovo, le condizioni per recedere;
  • il costo di utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, se non è calcolato sulla tariffa di base.
  • un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni;

Il professionista deve fornire o mettere a disposizione del consumatore le informazioni precontrattuali in un linguaggio semplice e comprensibile ed in un modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato. Una volta stipulato il contratto il professionista ne conferma la conclusione su un mezzo durevole e ha l’obbligo di provvedere alla consegna del bene senza ritardo e, al più tardi, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto salvo che non si sia concordato un diverso termine. Se la consegna non avviene nei termini stabiliti il consumatore deve invitare il professionista ad adempiere concedendo un termine supplementare decorso inutilmente il quale è possibile chiedere la risoluzione del contratto ed il rimborso del corrispettivo versato.

Nei contratti che prevedono, a carico del professionista, la spedizione del bene, i rischi connessi alla perdita o al danneggiamento si trasferiscono al consumatore nel momento in cui lo stesso o altra persona da lui designata entro materialmente in possesso del bene. Qualora la scelta del vettore è stata effettuata dallo stesso consumatore, il passaggio del rischio si trasferisce già al momento della consegna del bene al vettore.

Se il consumatore non è convinto dell’acquisto, può ripensarci e recedere dal contratto entro un termine di quattordici giorni, senza specificarne il motivo e senza pagare alcuna penale. Le uniche spese eventualmente a suo carico sono le spese dirette di spedizione per la riconsegna dei beni.

Il periodo entro cui è possibile esercitare il diritto di recesso decorre:

  • dalla data di consegna in caso di acquisto di beni;
  • dalla conclusione del contratto in caso di acquisto di servizi.

Tuttavia, se il professionista non ha fornito l’informazione sul diritto di recesso il relativo termine di quattordici giorni è prorogato per ulteriori di dodici mesi:

 Il diritto di recesso si esercita inviando una comunicazione (meglio se per raccomandata A/R) o il modulo appositamente predisposto dal professionista entro i termini stabiliti.

È buona regola munirsi sempre di un valido documento di riconoscimento: sebbene il trattato di Schengen abbia abolito i controlli alle frontiere nella maggior parte degli Stati Europei (restano esclusi Bulgaria, Croazia, Cipro, Irlanda, Romania e Regno Unito), i paesi conservano sempre la facoltà di ripristinarli per la tutela dell’ordine pubblico. Avere sempre con sé un valido documento di riconoscimento come il passaporto o la carta d’identità, può evitare di incorrere in spiacevoli conseguenze.

È consigliabile portare con sé anche la tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), unificata in Italia con il codice fiscale, che dà diritto all’assistenza sanitaria in caso di temporanea permanenza in uno degli Stati membri dell’UE.

I cittadini extra-UE necessitano di un passaporto valido per almeno tre mesi dopo la data di partenza dal paese dell’Unione nel quale si intende soggiornare e che sia stato rilasciato nell’arco dei 10 anni antecedenti la partenza.  Se necessario, bisogna munirsi anche di apposito visto.

I cittadini UE che intendano soggiornare in un paese dell’Unione per più di tre mesi potrebbero essere obbligati ad iscriversi come residenti presso le autorità locali. In questo caso è necessario munirsi di:

  • documento d’identità valido
  • documento attestante il possesso di un’assicurazione sanitaria
  • certificato di lavoro o, se studente, certificato d’iscrizione presso un istituto riconosciuto e documento attestante la capacità di mantenersi autonomamente senza aver bisogno di sussidi (quest’ultimo è richiesto anche per i pensionati)

La Direttiva 2011/24/UE garantisce ai cittadini UE il diritto all’assistenza sanitaria, alla scelta del professionista e della struttura sanitaria, al riconoscimento delle ricette rilasciate nel paese di residenza e al rimborso delle spese sostenute per dispositivi medici, farmaci e prestazioni, secondo le tariffe applicate nel proprio paese. In Italia il rimborso viene solitamente erogato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, opportunamente documentata.

È buona regola, quando si viaggia, portare sempre con sé la tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), solitamente rilasciata insieme alla tessera sanitaria nazionale.

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Per contratto a distanza si intende un contratto avente per oggetto beni o servizi e stipulato tra un professionista e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi. La conclusione di un contratto a distanza può avvenire attraverso qualunque mezzo utile (per telefono, posta elettronica, catalogo, ecc.) senza la presenza fisica e simultanea delle parti del contratto.

Il contratto a distanza è regolamentato dal Codice del Consumo agli articoli 45 e seguenti. Tali norme, tuttavia, non si applicano ad una serie di contratti come, ad esempio credito al consumo (ricompreso tra i servizi finanziari secondo la definizione dell’art. 45, lett. n) e ai contratti a distanza di servizi finanziari, alla multiproprietà (art. 47 lett. h) , ai contratti stipulati con l’intervento di un pubblico ufficiale (art. 47 lett. i), ai contratti turistici (art. 47 lett. g) e, seppure con qualche eccezione, ai contratti di trasporto passeggeri (art. 47 lett m). Non soggetti alla nuova disciplina i contratti negoziati fuori dei locali commerciali “in base ai quali il corrispettivo che il consumatore deve pagare non è superiore a 50 euro” (art. 47 comma 2).

Nell’ambito dei contratti a distanza il professionista deve fornire informazioni chiare e comprensibili al consumatore, prima che lo stesso sia contrattualmente vincolato ovvero deve indicare:

  • l’identità del professionista, l’indirizzo della sede ed i recapiti per contattarlo;
  • le caratteristiche essenziali del bene o del servizio e il relativo prezzo comprensivo delle spese di consegna e delle eventuali imposte;
  • le modalità di pagamento, consegna o esecuzione del contratto;
  • l’esistenza del diritto di recesso;
  • la durata del contratto ed, in caso di tacito rinnovo, le condizioni per recedere;
  • il costo di utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, se non è calcolato sulla tariffa di base.
  • un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni;

Il professionista deve fornire o mettere a disposizione del consumatore le informazioni precontrattuali in un linguaggio semplice e comprensibile ed in un modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato. Una volta stipulato il contratto il professionista ne conferma la conclusione su un mezzo durevole e ha l’obbligo di provvedere alla consegna del bene senza ritardo e, al più tardi, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto salvo che non si sia concordato un diverso termine. Se la consegna non avviene nei termini stabiliti il consumatore deve invitare il professionista ad adempiere concedendo un termine supplementare decorso inutilmente il quale è possibile chiedere la risoluzione del contratto ed il rimborso del corrispettivo versato.

Nei contratti che prevedono, a carico del professionista, la spedizione del bene, i rischi connessi alla perdita o al danneggiamento si trasferiscono al consumatore nel momento in cui lo stesso o altra persona da lui designata entro materialmente in possesso del bene. Qualora la scelta del vettore è stata effettuata dallo stesso consumatore, il passaggio del rischio si trasferisce già al momento della consegna del bene al vettore.

Se il consumatore non è convinto dell’acquisto, può ripensarci e recedere dal contratto entro un termine di quattordici giorni, senza specificarne il motivo e senza pagare alcuna penale. Le uniche spese eventualmente a suo carico sono le spese dirette di spedizione per la riconsegna dei beni.

Il periodo entro cui è possibile esercitare il diritto di recesso decorre:

  • dalla data di consegna in caso di acquisto di beni;
  • dalla conclusione del contratto in caso di acquisto di servizi.

Tuttavia, se il professionista non ha fornito l’informazione sul diritto di recesso il relativo termine di quattordici giorni è prorogato per ulteriori di dodici mesi:

 Il diritto di recesso si esercita inviando una comunicazione (meglio se per raccomandata A/R) o il modulo appositamente predisposto dal professionista entro i termini stabiliti.

È buona regola munirsi sempre di un valido documento di riconoscimento: sebbene il trattato di Schengen abbia abolito i controlli alle frontiere nella maggior parte degli Stati Europei (restano esclusi Bulgaria, Croazia, Cipro, Irlanda, Romania e Regno Unito), i paesi conservano sempre la facoltà di ripristinarli per la tutela dell’ordine pubblico. Avere sempre con sé un valido documento di riconoscimento come il passaporto o la carta d’identità, può evitare di incorrere in spiacevoli conseguenze.

È consigliabile portare con sé anche la tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), unificata in Italia con il codice fiscale, che dà diritto all’assistenza sanitaria in caso di temporanea permanenza in uno degli Stati membri dell’UE.

I cittadini extra-UE necessitano di un passaporto valido per almeno tre mesi dopo la data di partenza dal paese dell’Unione nel quale si intende soggiornare e che sia stato rilasciato nell’arco dei 10 anni antecedenti la partenza.  Se necessario, bisogna munirsi anche di apposito visto.

I cittadini UE che intendano soggiornare in un paese dell’Unione per più di tre mesi potrebbero essere obbligati ad iscriversi come residenti presso le autorità locali. In questo caso è necessario munirsi di:

  • documento d’identità valido
  • documento attestante il possesso di un’assicurazione sanitaria
  • certificato di lavoro o, se studente, certificato d’iscrizione presso un istituto riconosciuto e documento attestante la capacità di mantenersi autonomamente senza aver bisogno di sussidi (quest’ultimo è richiesto anche per i pensionati)

La Direttiva 2011/24/UE garantisce ai cittadini UE il diritto all’assistenza sanitaria, alla scelta del professionista e della struttura sanitaria, al riconoscimento delle ricette rilasciate nel paese di residenza e al rimborso delle spese sostenute per dispositivi medici, farmaci e prestazioni, secondo le tariffe applicate nel proprio paese. In Italia il rimborso viene solitamente erogato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, opportunamente documentata.

È buona regola, quando si viaggia, portare sempre con sé la tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), solitamente rilasciata insieme alla tessera sanitaria nazionale.

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