|
|
Marchi di qualità e garanzia
I simboli da cui traggono origine i marchi sono normalmente regolamentati da leggi o da consorzi o da aziende o da loro associazioni. Quando il simbolo è di natura privata deve rispondere ad uno statuto interno, un codice di regolamentazione che varia a seconda del tipo di associazione o ente che li emanano e da cui è possibile desumere importanti indicazioni sulla politica aziendale e sui modelli di qualità utilizzati. Tali regolamenti di norma si affidano a verifiche dei processi e/o prodotti, attraverso dei laboratori convenzionati che, a volte, sono interni alla struttura stessa. Si riportano qui di seguito
alcuni esempi: - Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli: Si tratta della società che concede dietro pagamento e dopo prove di laboratorio il marchio “Giocattoli Sicuri”. In questo caso le prove di verifica vengono eseguite da una società che rilascia il marchio.
- Consorzio Vera Pelle Italiana conciata al vegetale: Al consorziato è concessa la possibilità di applicare una targhetta sui capi realizzati con pelli trattate con un particolare processo. Il regolamento prevede dei controlli periodici su tali capi.
-
Associazioni di categoria:
Alcune associazioni si rifanno ad un codice etico o deontologico. Ogni associato
si impegna a tenerne conto in ogni comportamento professionale, ad applicarlo
nella stipula di ogni contratto, nel rapporto con il cliente, ecc. La verifica e
l’applicazione di queste norme comportamentali è demandata ad un collegio di
persone elette all’interno dell’associazione stessa. Occorre distinguere il marchio di fatto dal “marchio registrato”; quest’ultimo viene depositato e beneficia pertanto di una forma di protezione maggiore in quanto è tutelato dalla legge per evitare imitazioni o contraffazioni. Il “marchio di qualità”
attesta invece che il prodotto è conforme a particolari norme. La disciplina relativa ai marchi è contenuta negli articoli da 7 a 28 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005). Ai sensi dell’Articolo 7 del
Codice della proprietà
industriale: “Possono costituire oggetto di registrazione come
marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati
graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni,
le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso,
le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i
prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese”. Affinché un marchio possa essere registrato, è necessario che ricorrano alcune caratteristiche fondamentali:
- novità: il marchio non deve consistere esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio e non deve essere stato usato in precedenza come marchio, ditta o insegna per prodotti o servizi simili a quelli per cui si richiede la registrazione; - capacità distintiva: non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono; il marchio deve contraddistinguere un determinato prodotto o servizio differenziandolo da quello degli altri;
-
liceità:
non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni
contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; i segni idonei ad
ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura
o sulla qualità dei prodotti o servizi; i segni il cui uso costituirebbe
violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro
diritto esclusivo di terzi. La registrazione del marchio dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare, e alla scadenza può essere rinnovata ogni volta per ulteriori dieci anni.
Il marchio e' nullo: a) se manca di uno dei requisiti enunciati; b) se con sentenza passata in giudicato si accerta che il diritto alla registrazione spetta ad un soggetto diverso da chi abbia depositato la domanda di registrazione.
Il marchio d'impresa decade:
a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali e' registrato; b) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; c) per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo.
Se i motivi di decadenza o di
nullità di un marchio d'impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o
servizi per i quali il marchio e' registrato, la decadenza o nullità riguardano
solo questa parte dei prodotti o servizi. Il marchio di qualità ha la funzione di certificare che il prodotto sul quale è apposto abbia determinate caratteristiche qualitative e/o sia stato prodotto seguendo determinati procedimenti.
Di questi marchi è possibile individuare alcune categorie sostanziali: Marchi regolamentati dall’Italia. Sono simboli nati dopo l’emanazione di una legge che li regolamenta e individua le caratteristiche che essi devono rappresentare. Marchi di categorie professionali. Sono simboli creati e gestiti da associazioni come quelle del turismo e viaggi, degli installatori, degli amministratori di condominio, ecc. Marchi di produzione creati e regolati da consorzi e/o associazioni private. Sono simboli che individuano una serie di aziende che producono il medesimo articolo o usano un medesimo materiale nella produzione. Marchi di enti certificatori e verificatori, o laboratori riconosciuti. Sono simboli che identificano gli enti che certificano prodotti e processi in base a norme specifiche, o laboratori che rilasciano certificati di conformità. Marchi di imprese statali e parastatali. Sono simboli che qualificano servizi nei settori dell’energia, delle poste e dei trasporti. Marchi regolamentati dalla Commissione Europea. Sono simboli che vengono utilizzati nei Paesi dell’Unione Europea e sono gestiti dalla CE.
|
|