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Marchi di qualità e garanzia



Il marchio rappresenta un emblema o una denominazione destinati a distinguere le merci o altri prodotti di una data impresa da quelli delle altre imprese. Potremmo definirli come dei veri e propri “segni distintivi” dei prodotti che ne sono contrassegnati.

 

I simboli da cui traggono origine i marchi sono normalmente regolamentati da leggi o da consorzi o da aziende o da loro associazioni. Quando il simbolo è di natura privata deve rispondere ad uno statuto interno, un codice di regolamentazione che varia a seconda del tipo di associazione o ente che li emanano e da cui è possibile desumere importanti indicazioni sulla politica aziendale e sui modelli di qualità utilizzati. Tali regolamenti di norma si affidano a verifiche dei processi e/o prodotti, attraverso dei laboratori convenzionati che, a volte, sono interni alla struttura stessa.

Si riportano qui di seguito alcuni esempi:
 

-          Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli: Si tratta della società che concede dietro pagamento  e dopo prove di laboratorio il marchio “Giocattoli Sicuri”. In questo caso le prove di verifica vengono eseguite da una società che rilascia il marchio. 

 

-          Consorzio Vera Pelle Italiana conciata al vegetale: Al consorziato è concessa la possibilità di applicare una targhetta sui capi realizzati con pelli trattate con un particolare processo. Il regolamento prevede dei controlli periodici su tali capi.

 

-          Associazioni di categoria: Alcune associazioni si rifanno ad un codice etico o deontologico. Ogni associato si impegna a tenerne conto in ogni comportamento professionale, ad applicarlo nella stipula di ogni contratto, nel rapporto con il cliente, ecc. La verifica e l’applicazione di queste norme comportamentali è demandata ad un collegio di persone elette all’interno dell’associazione stessa.    

 

Occorre distinguere il marchio di fatto dal “marchio registrato”; quest’ultimo viene depositato e beneficia pertanto di una forma di protezione maggiore in quanto è tutelato dalla legge per evitare imitazioni o contraffazioni.

Il “marchio di qualità” attesta invece che il prodotto è conforme a particolari norme.
 

La disciplina relativa ai marchi è contenuta negli articoli da 7 a 28 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005).

Ai sensi dell’Articolo 7 del Codice della proprietà industriale: “Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese”.
 

Affinché un marchio possa essere registrato, è necessario che ricorrano alcune caratteristiche fondamentali:

 

-          novità: il marchio non  deve consistere esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio e non deve essere stato usato in precedenza come marchio, ditta o insegna per prodotti o servizi simili a quelli per cui si richiede la registrazione;

-          capacità distintiva: non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono; il marchio deve contraddistinguere un determinato prodotto o servizio differenziandolo da quello degli altri;

-          liceità: non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi; i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.
 

La registrazione del marchio dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare, e alla scadenza può essere rinnovata ogni volta per ulteriori dieci anni.

 

Il marchio e' nullo:
 

a)     se manca di uno dei requisiti enunciati;

b)     se con sentenza passata in giudicato si accerta che il diritto alla registrazione spetta ad un soggetto diverso da chi abbia depositato la domanda di registrazione.

 

Il marchio d'impresa decade:

 

a)     se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali e' registrato;

b)     se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;

c)     per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo.

 

 Se i motivi di decadenza o di nullità di un marchio d'impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio e' registrato, la decadenza o nullità riguardano solo questa parte dei prodotti o servizi.
 

Il marchio di qualità ha la funzione di certificare che il prodotto sul quale è apposto abbia determinate caratteristiche qualitative e/o sia stato prodotto seguendo determinati procedimenti.

 

Di questi marchi è possibile individuare alcune categorie sostanziali:

Marchi regolamentati dall’Italia. Sono simboli nati dopo l’emanazione di una legge che li regolamenta e individua le caratteristiche che essi devono rappresentare.

Marchi di categorie professionali. Sono simboli creati e gestiti da associazioni come quelle del turismo e viaggi, degli installatori, degli amministratori di condominio, ecc.

Marchi di produzione creati e regolati da consorzi e/o associazioni private. Sono simboli che individuano una serie di aziende che producono il medesimo articolo o usano un medesimo materiale nella produzione.

Marchi di enti certificatori e verificatori, o laboratori riconosciuti. Sono simboli che identificano gli enti che certificano prodotti e processi in base a norme specifiche, o laboratori che rilasciano certificati di conformità.

Marchi di imprese statali e parastatali. Sono simboli che qualificano servizi nei settori dell’energia, delle poste e dei trasporti.

 Marchi regolamentati dalla Commissione Europea. Sono simboli che vengono utilizzati nei Paesi dell’Unione Europea e sono gestiti dalla CE.

 

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