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Ritardo volo

L’ipotesi di ritardo volo è disciplinata sia dal Regolamento 261/2004/CE che dalla Convenzione Internazionale di Montreal del 28 maggio 1999, a cui è stata data esecuzione nel nostro ordinamento mediante la legge n.12 del 10.01.2004.

In base a quanto previsto dal Regolamento 261/2004/CE, il ritardo nella partenza di un volo aereo di 2, 3 o 4 ore pone in capo alle compagnie il dovere di prestare adeguata assistenza ai passeggeri durante la loro attesa, mentre un ritardo superiore alle 5 ore conferisce al passeggero il diritto di ricevere, oltre l’assistenza dovuta, anche il rimborso totale del prezzo del biglietto acquistato per il viaggio (o le parti di viaggio) di cui non ha beneficiato.

Lo schema che segue analizza in maniera dettagliata le diverse ipotesi di ritardo, evidenziando per ciascuna di esse gli oneri che sorgono in capo al vettore aereo, ai sensi di quanto disposto dagli art. 4, 8 e 9 del Regolamento 261/2004/CE.

Ritardo

Per tratte aeree

Servizi dovuti dalla compagnia aerea

Almeno 2 ore

pari o inferiori a 1.500 km;                        

*        Pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa;

*        Due telefonate gratuite o telefax o fax o messaggi di posta elettronica.

 

Almeno 3 ore

nell’ UE oltre 1.500       km;                  

 

dall’UE verso Paesi terzi comprese tra 1.500 e 3.500 km;                                                              

 

da un Paese terzo verso l’UE comprese tra 1.500 e 3.500km.                                                         

*        Pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa;

*        Due telefonate gratuite o telefax o fax o messaggi di posta elettronica.

 

Almeno 4 ore

pari o superiori a 3.500 km

*       Pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa;

*       Due telefonate gratuite o telefax o fax o messaggi di posta elettronica.

 

Almeno 5 ore

tutte

Oltre ai servizi di cui sopra:

*        Il completo rimborso entro 7 giorni del prezzo pieno del biglietto, per la o le parti di viaggio non effettuate o per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma iniziale del viaggio,

      nonché, se del caso:

- un volo di ritorno verso il punto di partenza

            iniziale, appena possibile;

Partenza solo il giorno successivo all’orario inizialmente previsto

tutte

*        sistemazione in albergo e

*        trasporto dall’aeroporto verso l’albergo

Inoltre, in base alla recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 19 novembre 2009 (procedimenti riuniti C 402/07 e C 432/07), i passeggeri di voli ritardati possono reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria (previsto dall’art. 7 del Regolamento 261/2004) quando - a causa di tale ritardo - subiscano una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo.

Clicca qui per consultare la nostra lettera tipo per la presentazione del reclamo (in italiano)     (in inglese)
 

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