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Ritardo volo
L’ipotesi di ritardo
volo è disciplinata sia dal Regolamento 261/2004/CE che dalla Convenzione
Internazionale di Montreal del 28 maggio 1999, a cui è stata data esecuzione nel
nostro ordinamento mediante la legge n.12 del 10.01.2004.
In base a quanto
previsto dal Regolamento 261/2004/CE, il ritardo nella partenza di un volo aereo
di 2, 3 o 4 ore pone in capo alle compagnie il dovere di prestare adeguata
assistenza ai passeggeri durante la loro attesa, mentre un ritardo superiore
alle 5 ore conferisce al passeggero il diritto di ricevere, oltre l’assistenza
dovuta, anche il rimborso totale del prezzo del biglietto acquistato per il
viaggio (o le parti di viaggio) di cui non ha beneficiato.
Lo schema che segue
analizza in maniera dettagliata le diverse ipotesi di ritardo, evidenziando per
ciascuna di esse gli oneri che sorgono in capo al vettore aereo, ai sensi di
quanto disposto dagli art. 4, 8 e 9 del Regolamento 261/2004/CE.
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Ritardo |
Per tratte aeree |
Servizi dovuti
dalla compagnia aerea |
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Almeno 2 ore |
pari o inferiori a
1.500 km; |
Pasti e
bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa;
Due
telefonate gratuite o telefax o fax o messaggi di posta elettronica.
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Almeno 3 ore |
nell’ UE oltre
1.500 km;
dall’UE verso Paesi
terzi comprese tra 1.500 e 3.500
km;
da un Paese terzo
verso l’UE comprese tra 1.500 e 3.500km.
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Pasti e
bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa;
Due
telefonate gratuite o telefax o fax o messaggi di posta elettronica.
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Almeno 4 ore |
pari o superiori a
3.500 km |
Pasti e
bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa;
Due
telefonate gratuite o telefax o fax o messaggi di posta elettronica.
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Almeno 5 ore |
tutte
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Oltre
ai servizi di cui sopra:
Il completo
rimborso entro 7 giorni del prezzo pieno del biglietto, per la o le
parti di viaggio non effettuate o per la o le parti di viaggio già
effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al
programma iniziale del viaggio,
nonché, se
del caso:
- un volo di
ritorno verso il punto di partenza
iniziale, appena possibile; |
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Partenza solo il
giorno successivo all’orario inizialmente previsto |
tutte |
sistemazione
in albergo e
trasporto
dall’aeroporto verso l’albergo |
Inoltre,
in base alla recente sentenza della Corte
di Giustizia dell’Unione Europea del 19 novembre 2009 (procedimenti riuniti C
402/07 e C 432/07), i passeggeri di voli
ritardati possono reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria (previsto
dall’art. 7 del Regolamento 261/2004) quando - a causa di tale ritardo -
subiscano una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono
alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo
originariamente previsto dal vettore aereo.
Clicca qui per consultare la nostra
lettera tipo per la presentazione del reclamo (in italiano)
(in inglese)
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