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I pacchetti turistici
Ai sensi dell’art. 84 del Codice del Consumo, che riprende l’art. 2 del D.Lgs 111/95, i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso” risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati , venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario e di durata superiore alle ventiquattro ore, ovvero comprendente almeno una notte: trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio come itinerari, visite, escursioni.
Organizzatore del viaggio o tour operator, ai sensi della normativa, è colui che organizza il trasporto e tutti i servizi ad esso connessi, fissa il loro prezzo globale e fornisce al viaggiatore un accompagnatore. Il venditore ( l’agenzia di viaggio), invece, è colui che vende o si obbliga a procurare, attraverso un’attività di mediazione, i pacchetti turistici verso un corrispettivo forfetario; sia l’organizzatore che il venditore assumono obblighi nei confronti del consumatore.
L’obbligo di correttezza nel rapporto inizia dalla creazione di un opuscolo informativo completo, che vincola l’organizzatore ed il venditore al rispetto delle condizioni in esso contenute ed è da ritenere parte integrante del contratto di viaggio.
Se vengono successivamente apportate modifiche o integrazioni, con l’accordo di entrambe le parti, è bene pretendere che tali variazioni siano redatte in forma scritta, altrimenti in caso di contestazione diventa molto difficile provarle.
Il contratto di vendita dei pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi: una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall’organizzatore o venditore, deve essere rilasciata al consumatore.
Il contenuto del pacchetto turistico
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