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Negato imbarco

Nella prassi commerciale delle compagnie aeree, spesso accade che anche chi sia regolarmente prenotato su un volo di linea, disponendo di un valido documento di trasporto ed avendo avuto l’accortezza di essersi presentato tempestivamente all’imbarco, non venga imbarcato sull’aeromobile perché lo stesso risulta già completamente occupato. Questa circostanza viene definita in termini tecnici come “overbooking” ossia, letteralmente, accettazione di prenotazioni in eccesso. E’ fuori di dubbio che il rifiuto di imbarcare il passeggero in possesso di regolare biglietto, con prenotazione confermata, costituisca un vero e proprio inadempimento contrattuale della compagnia aerea cui consegue l’obbligo di quest’ultima di risarcire i conseguenti danni.

Il Regolamento 261/2004/CE, atto normativo comunitario di immediata applicazione negli Stati membri che, pertanto, non necessita di recepimento a livello nazionale, ha provveduto a rinnovare la disciplina comunitaria in materia di negato imbarco, rafforzando in modo sostanziale la tutela del passeggero viaggiatore sia in termini di risarcimento pecuniario che in termini di assistenza da parte del vettore aereo.

I passeggeri che hanno diritto alla tutela sono quelli che dispongono di una prenotazione confermata sul volo in cui viene negato l’imbarco e che si sono presentati all’accettazione all’ora indicata per iscritto od, in mancanza di questa, almeno 45 minuti prima dell’ora di partenza (articolo 3). La novità assoluta del Regolamento 261/2004/CE è rappresentata dall’obbligo per la compagnia aerea, prima di negare l’imbarco al viaggiatore, di interpellare i passeggeri per trovare eventuali volontari disposti a rinunciare al volo in cambio di un risarcimento e a negare l’imbarco a passeggeri non consenzienti solo qualora il numero dei volontari non sia sufficiente a consentire l’imbarco di tutti quelli muniti di prenotazione (art.4). Inoltre, è stata aumentata, rispetto alle precedenti norme, l’entità della compensazione pecuniaria da riconoscere al passeggero come risarcimento in conseguenza del disagio subito.

Segue un prospetto di ciò che è dovuto dalla compagnia aerea al passeggero – volontario o meno - in caso di negato imbarco, ai sensi di quanto disposto dagli art. 4, 7, 8 e 9 del Regolamento 261/2004/CE.

Negato imbarco

Servizi dovuti dalla compagnia aerea

Verso i volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici

*        Compensazione, alle condizioni concordate tra il volontario e il vettore aereo, nonché in aggiunta, alternativamente

 

*        Il completo rimborso entro 7 giorni del prezzo pieno del biglietto, per la o le parti di viaggio non effettuate o per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo cancellato è divenuto inutile rispetto al programma iniziale del viaggio, nonché, se del caso:

           - un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, appena possibile;

*        Un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, appena possibile;

*        Un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabile, ad una data successiva di gradimento del passeggero, secondo disponibilità dei posti;

*        Il trasporto dall’aeroporto di effettiva destinazione a quello di destinazione inizialmente previsto, se diversi, o ad altra località concordata col passeggero.

Verso i passeggeri a cui è negato l’imbarco contro la loro volontà

Compensazione pecuniaria:

*        Per le tratte aeree pari o inferiori a 1.500 km                        € 250

*        Per le tratte aeree nell’ UE superiori a 1.500 km                    € 400

*        Per le tratte aeree dall’UE verso Paesi terzi comprese tra  

1.500 e 3.500 km                                                                  € 400

*        Per le tratte aeree da un Paese terzo verso l’UE comprese

tra 1.500 e 3.500 km                                                             € 400  

*        Per tutte le tratte aeree pari o superiori a 3.500 km              € 600

 

In caso di volo alternativo, la compensazione pecuniaria può essere ridotta del 50% se l’orario effettivo di arrivo non supera l’orario previsto per il volo cancellato, di:

*         Per le tratte aeree pari o inferiori a 1.500 km                         2 h

*         Per le tratte aeree nell’ UE superiori a 1.500 km                     3 h

*         Per le tratte aeree dall’UE verso Paesi terzi comprese tra  

      1.500 e 3.500 km                                                                    3 h

*         Per le tratte aeree da un Paese terzo verso l’UE comprese

      tra 1.500 e 3.500 km                                                               3 h

*         Per tutte le tratte aeree pari o superiori a 3.500 km               4 h

Alternativamente:

*        Il completo rimborso entro 7 giorni del prezzo pieno del biglietto, per la o le parti di viaggio non effettuate o per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo cancellato è divenuto inutile rispetto al programma iniziale del viaggio, nonché, se del caso:

           - un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, appena possibile;

*        Un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, appena possibile;

*        Un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabile, ad una data successiva di gradimento del passeggero, secondo disponibilità dei posti;

*        Il trasporto dall’aeroporto di effettiva destinazione a quello di destinazione inizialmente previsto, se diversi, o ad altra località concordata col passeggero.

Servizi addizionali:

*        Pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa;

*        Due telefonate gratuite o fax o messaggi di posta elettronica;

*        In caso di partenza il giorno successivo: sistemazione in albergo e

- trasporto dall’aeroporto verso l’albergo

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