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Negato imbarco
Nella prassi
commerciale delle compagnie aeree, spesso accade che anche chi sia regolarmente
prenotato su un volo di linea, disponendo di un valido documento di trasporto ed
avendo avuto l’accortezza di essersi presentato tempestivamente all’imbarco, non
venga imbarcato sull’aeromobile perché lo stesso risulta già completamente
occupato. Questa circostanza viene definita in termini tecnici come
“overbooking” ossia, letteralmente, accettazione di prenotazioni in eccesso. E’
fuori di dubbio che il rifiuto di imbarcare il passeggero in possesso di
regolare biglietto, con prenotazione confermata, costituisca un vero e proprio
inadempimento contrattuale della compagnia aerea cui consegue l’obbligo di
quest’ultima di risarcire i conseguenti danni.
Il Regolamento
261/2004/CE, atto normativo comunitario di immediata applicazione negli Stati
membri che, pertanto, non necessita di recepimento a livello nazionale, ha
provveduto a rinnovare la disciplina comunitaria in materia di negato imbarco,
rafforzando in modo sostanziale la tutela del passeggero viaggiatore sia in
termini di risarcimento pecuniario che in termini di assistenza da parte del
vettore aereo.
I passeggeri che
hanno diritto alla tutela sono quelli che dispongono di una prenotazione
confermata sul volo in cui viene negato l’imbarco e che si sono presentati
all’accettazione all’ora indicata per iscritto od, in mancanza di questa, almeno
45 minuti prima dell’ora di partenza (articolo 3). La novità assoluta del
Regolamento 261/2004/CE è rappresentata dall’obbligo per la compagnia aerea,
prima di negare l’imbarco al viaggiatore, di interpellare i passeggeri per
trovare eventuali volontari disposti a rinunciare al volo in cambio di un
risarcimento e a negare l’imbarco a passeggeri non consenzienti solo qualora il
numero dei volontari non sia sufficiente a consentire l’imbarco di tutti quelli
muniti di prenotazione (art.4). Inoltre, è stata aumentata, rispetto alle
precedenti norme, l’entità della compensazione pecuniaria da riconoscere al
passeggero come risarcimento in conseguenza del disagio subito.
Segue un prospetto
di ciò che è dovuto dalla compagnia aerea al passeggero – volontario o meno - in
caso di negato imbarco, ai sensi di quanto disposto dagli art. 4, 7, 8 e 9 del
Regolamento 261/2004/CE.
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Negato imbarco |
Servizi dovuti
dalla compagnia aerea |
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Verso i volontari
disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici |
Compensazione, alle condizioni concordate tra il volontario e il vettore
aereo, nonché in aggiunta, alternativamente
Il
completo rimborso entro 7 giorni del prezzo pieno del biglietto, per la
o le parti di viaggio non effettuate o per la o le parti di viaggio già
effettuate se il volo cancellato è divenuto inutile rispetto al
programma iniziale del viaggio, nonché, se del caso:
- un
volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, appena possibile;
Un
volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di
trasporto comparabili, appena possibile;
Un
volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di
trasporto comparabile, ad una data successiva di gradimento del
passeggero, secondo disponibilità dei posti;
Il
trasporto dall’aeroporto di effettiva destinazione a quello di
destinazione inizialmente previsto, se diversi, o ad altra località
concordata col passeggero. |
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Verso i passeggeri
a cui è negato l’imbarco contro la loro volontà |
Compensazione
pecuniaria:
Per
le tratte aeree pari o inferiori a 1.500 km € 250
Per
le tratte aeree nell’ UE superiori a 1.500 km € 400
Per
le tratte aeree dall’UE verso Paesi terzi comprese tra
1.500 e 3.500
km
€ 400
Per
le tratte aeree da un Paese terzo verso l’UE comprese
tra 1.500 e 3.500
km
€ 400
Per
tutte le tratte aeree pari o superiori a 3.500 km € 600
In caso di volo
alternativo, la compensazione pecuniaria può essere ridotta del 50% se
l’orario effettivo di arrivo non supera l’orario previsto per il volo
cancellato, di:
Per
le tratte aeree pari o inferiori a 1.500 km 2 h
Per
le tratte aeree nell’ UE superiori a 1.500 km 3 h
Per
le tratte aeree dall’UE verso Paesi terzi comprese tra
1.500 e 3.500
km
3 h
Per
le tratte aeree da un Paese terzo verso l’UE comprese
tra 1.500 e
3.500 km
3 h
Per
tutte le tratte aeree pari o superiori a 3.500 km 4 h |
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Alternativamente:
Il
completo rimborso entro 7 giorni del prezzo pieno del biglietto, per la
o le parti di viaggio non effettuate o per la o le parti di viaggio già
effettuate se il volo cancellato è divenuto inutile rispetto al
programma iniziale del viaggio, nonché, se del caso:
- un
volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, appena possibile;
Un
volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di
trasporto comparabili, appena possibile;
Un
volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di
trasporto comparabile, ad una data successiva di gradimento del
passeggero, secondo disponibilità dei posti;
Il
trasporto dall’aeroporto di effettiva destinazione a quello di
destinazione inizialmente previsto, se diversi, o ad altra località
concordata col passeggero. |
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Servizi
addizionali:
Pasti
e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa;
Due
telefonate gratuite o fax o messaggi di posta elettronica;
In
caso di partenza il giorno successivo: sistemazione in albergo e
- trasporto
dall’aeroporto verso l’albergo |
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(in inglese)
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