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NEB In ognuno degli Stati Membri dell’UE, il compito di vigilare sulla corretta e completa attuazione delle regole che tutelano il passeggero è affidato ad un NEB (National Enforcement Body), cha ha anche un potere di sanzione nei confronti degli operatori che le violano. In Italia il NEB designato è l’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile). Chiunque riscontri il mancato rispetto degli obblighi verso i passeggeri da parte della compagnia aerea può presentare una denuncia all’ENAC, che avvierà una procedura di verifica e accerterà la presenza di una violazione delle norme o meno, eventualmente invitando la compagnia ad adeguarvisi e/o sanzionandola. Tuttavia, l’ENAC non interviene a risolvere il reclamo del singolo passeggero, ovvero non si preoccupa di imporre all’operatore il suo risarcimento, ma solamente di accertare e correggere la violazione in sé, a beneficio di tutti i passeggeri. Questa limitazione nell’intervento in favore del consumatore non è riscontrabile in tutti i NEB europei, ma solamente in quelli di cinque paesi compresa l’Italia. In molti casi vi sono limitazioni riferite alle compagnie nazionali (il NEB si occupa solamente del comportamento delle compagnie con sede in quel paese, oppure a consumatori di quel paese; per tutti gli altri casi il reclamo viene trasferito al NEB del paese interessato). La rete dei Centri Europei ECC-Net ha svolto una indagine comparativa per mettere a confronto poteri, consuetudini e procedure di tutti i NEB. Un rapporto di ricerca completo, che comprende anche dati sui reclami degli utenti del trasporto aereo, è stato pubblicato ed è disponibile per la consultazione (in lingua inglese) presso il centro ECC-Net Italia. Purtroppo, a dispetto delle numerose e consistenti sanzioni irrogate dall’ENAC (contro le quali viene sistematicamente presentato ricorso) le compagnie perseverano in comportamenti lesivi dei diritti del passeggero, in palese violazione delle norme o in forma più velata, attraverso una interpretazione riduttiva dei propri obblighi sanciti dal Regolamento CE n. 261/2004 e una gestione pretestuosa dei reclami.
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