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Le ipotesi di cancellazione volo, ritardo volo e overbooking sono disciplinate dal Regolamento 261/2004/CE, il cui fine è quello di garantire ai cittadini comunitari un elevato livello di protezione dei propri diritti in tema di trasporto aereo. Il suddetto Regolamento si applica sia ai voli di linea che ai voli charter e riguarda tanto i passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro quanto quelli in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo ma diretti verso l’Unione Europea, qualora il vettore aereo sia un vettore comunitario. Tuttavia, restano esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento i passeggeri che, pur rientrando nelle summenzionate categorie, abbiano viaggiato gratuitamente o beneficiato di una tariffa ridotta non accessibile al pubblico. A prescindere dalle specifiche di ogni singola ipotesi, il Regolamento 261/2004/CE pone in capo al vettore aereo alcuni precisi obblighi validi in qualsiasi circostanza. In primo luogo, il vettore aereo ha l’obbligo di fornire ad ogni passeggero un avviso scritto contenente informazioni sui propri diritti nonché sulle regole vigenti in tema di assistenza e compensazione pecuniaria (nell’ipotesi di ritardo volo, l’obbligo di informazione da parte della compagnia aerea sorge dal momento in cui l’aereo decolli con più di 2 ore di ritardo rispetto all’orario originariamente previsto). In secondo luogo, in caso di imbarco su un volo alternativo con destinazione finale differente da quella originaria, le spese di trasferimento del passeggero dall’aeroporto di arrivo a quello per il quale era stata inizialmente effettuata la prenotazione o ad un'altra destinazione vicina proposta dal passeggero sono a carico della compagnia aerea. In terzo luogo, se il volo sostitutivo offerto è in una classe superiore rispetto a quella originaria, il vettore non ha diritto all’eventuale differenza di prezzo, mentre se di classe inferiore il passeggero ha diritto al rimborso, entro sette giorni:
Particolare attenzione è, inoltre, rivolta ai bisogni delle persone con mobilità ridotta e dei loro accompagnatori ed a quelli dei bambini non accompagnati, che hanno diritto alla precedenza nell’imbarco. I diritti dei passeggeri stabiliti dal Regolamento 261/2004/CE sono irrinunciabili, anche nel caso di clausole derogatorie presenti nel contratto di trasporto e lasciano impregiudicati gli eventuali risarcimenti supplementari previsti dai diritti nazionali, da cui però può essere detratto, per decisione del Giudice, quello ottenuto in base al suddetto Regolamento. In seguito all’adozione del Regolamento 261/2004/CE, ogni Stato membro dell’Unione Europea ha dovuto, infine, designare un “organismo responsabile” (preferibilmente pubblico al fine di assicurarne la terzietà) dell’applicazione del Regolamento stesso, sia per i voli in partenza dagli aeroporti situati nel suo territorio e che per i voli provenienti da un paese terzo e diretti in tali aeroporti, presso cui i passeggeri possano presentare reclami in seguito alla violazione dei propri diritti. Detto organismo (per l’Italia l’ENAC) adotta tutte le misure necessarie, comprese quelle sanzionatorie di tipo amministrativo stabilite dagli Stati membri per garantire che siano rispettati i diritti dei passeggeri. Nel caso in cui vi sia stato negato l’imbarco oppure il vostro volo sia stato cancellato/ritardato ma la compagnia aerea non abbia fornito adeguata assistenza o non abbia rispettato quanto sancito da previsioni internazionali e comunitarie, avete la possibilità di far valere i vostri diritti inviando una lettera scritta alla compagnia aerea e reclamando un risarcimento per il disagio subito. Ricordate, tuttavia, che nella prassi il vettore aereo tende a risarcire in primo luogo i danni materiali comprovati, quali, ad esempio, il rimborso del prezzo del biglietto non utilizzato, delle spese alimentari sostenute durante l’attesa o di quelle affrontate per raggiungere la vostra destinazione finale(bus, taxi, noleggio auto). Ciò non toglie, in ogni caso, la possibilità di reclamare un risarcimento anche per il cd. danno da “vacanza rovinata”, relativo alla perdita di giorni di vacanza od al mancato godimento della vacanza stessa, anche se, al momento, risulta più difficile da ottenere senza apposita azione legale.
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