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In tema di trasporto aereo, i diritti riconosciuti ai cittadini europei in caso di smarrimento, danneggiamento o ritardata consegna dei bagagli sono disciplinati dalla Convenzione Internazionale di Montreal del 28 maggio 1999 nonché dal Regolamento 889/2002/CE, che recepisce in un contesto comunitario quanto definito a livello internazionale. In base a quanto prescritto dalle suddette legislazioni, il vettore aereo “è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che l’evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell'aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati”(Convenzione di Montreal, art. 17). Analogamente, il vettore aereo è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto di bagagli, a meno che non si dimostri che sono state adottate “tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era impossibile adottarle” (Convenzione di Montreal, art. 18). La responsabilità del vettore aereo in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo nel trasporto bagagli è stata dalla Convenzione quantificata in un importo massimo di 1000 “diritti speciali di prelievo” (unità monetaria convenzionale di riferimento definita dal Fondo Monetario Internazionale) per passeggero, pari a circa 1100 €. È importante, pertanto, prestare attenzione all’etichettatura delle valigie al momento del check-in: se per errore, ad esempio, più valigie vengono etichettate a nome di un unico passeggero, in caso di disservizi il massimo rimborso ottenibile è comunque pari a 1100 €, anche se la quantificazione economica del danno è superiore. Nell’ipotesi di danneggiamento, smarrimento o ritardata consegna bagaglio un risarcimento di entità economica superiore a 1100 € potrà essere corrisposto al passeggero qualora egli, al momento del check-in, abbia effettuato una dichiarazione speciale di interesse alla consegna, dietro pagamento di una tassa supplementare. In tal caso “il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all'interesse reale del mittente alla consegna a destinazione” (Convenzione di Montreal, art. 22) Ricordate, tuttavia, che nella prassi il vettore aereo tende a risarcire in primo luogo i danni materiali comprovati, quali, ad esempio, incluse le spese di trasporto sostenute per ritirare il bagaglio all’aeroporto (bus, taxi, noleggio auto). Ciò non toglie, in ogni caso, la possibilità di reclamare un risarcimento anche per il cd. danno da “vacanza rovinata”, relativo alla perdita di giorni di vacanza od al mancato godimento della vacanza stessa, anche se, al momento, risulta più difficile da ottenere senza apposita azione legale.
Il
reclamo deve essere inviato alla compagnia aerea attraverso raccomandata con
ricevuta di ritorno, in modo tale da avere certezza del recepimento dello stesso
da parte della compagnia e conservare, inoltre, traccia scritta sia di ciò che
avete richiesto che della data in cui avete inoltrato la vostra richiesta di
rimborso. Alla lettera di reclamo vanno allegati in copia i seguenti documenti:
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prenotazione del biglietto aereo;
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