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La disciplina comunitaria dei viaggi
I contratti che riguardano i viaggi ed il turismo non sono inquadrati in una disciplina unitaria, poiché, a seconda dei servizi offerti dall’operatore economico, si può parlare di un contratto di trasporto, di appalto di servizi, di un mandato.
Tale difficoltà interpretativa, oltre la necessità di fornire un insieme di norme comuni ai paesi aderenti all’UE al fine di salvaguardare le esigenze del turista consumatore, ha portato il legislatore comunitario ad emanare la direttiva 90/314/CEE relativa ai rapporti intercorrenti tra l’organizzatore di viaggi ed il turista, in cui principio cardine, strumentale alla tutela rafforzata del viaggiatore consumatore, è rappresentato dall’introduzione ed il rafforzamento dell’informazione nella fase di conclusione del contratto di viaggio. Alla direttiva è stata data attuazione nell’ordinamento interno mediante il D.Lgs 111/95, attualmente recepito nel Codice del Consumo agli artt. Da 82 a 100 sui Servizi Turistici .
Per completezza espositiva, si deve ricordare anche la Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio ( CCV) firmata a Bruxelles il 23.04.1970, testo normativo di grande pregio in quanto andava a definire il concetto di contratto di viaggio, ratificata dal legislatore nazionale attraverso la L.1084/77.
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