european consumer centre italy
Via G. M. Lancisi, 31
00161  Roma - ITALIA
Tel. 06 44238090 - 06 44290734
Fax. 06 44118348
email: info@ecc-netitalia.it

 

In caso di incidente...

 

Sottoscrivere un'assicurazione RCA (Responsabilità Civile Auto) è obbligatorio per legge allo scopo di garantire il risarcimento di danni alle persone e alle cose causati dal proprio veicolo. Questa copertura si estende a tutti i passeggeri nel veicolo, familiari inclusi, su tutto il territorio dell'Unione europea, indipendentemente dal luogo in cui è avvenuto l'incidente.

La carta verde costituisce la prova dell'adempimento di questo obbligo e quindi non può essere richiesto un supplemento di premio quando ci si sposta in altri Stati membri.

Solo nel caso in cui si voglia integrare la propria assicurazione contro rischi ulteriori, come l'incendio o il furto all'estero, la compagnia assicuratrice è autorizzata a chiedere un supplemento se la copertura garantita dal contratto assicurativo è limitata allo Stato membro di residenza.

 

Se durante un viaggio in un altro Stato membro il vostro autoveicolo provoca o viene coinvolto in un incidente, tutto ciò che occorre fare è comunicare l'incidente alla propria compagnia d'assicurazione. La carta verde o il certificato di assicurazione internazionale permetterà alle vittime di ottenere un indennizzo. Se siete voi ad essere vittima di un incidente di cui non siete responsabile, avete diritto a un risarcimento in base alle norme in vigore nello Stato membro in cui è avvenuto l’incidente, ovvero in base alle norme in vigore nel vostro paese di residenza qualora l’ammontare degli indennizzi in quest’ultimo sia più elevato.

Anche se le norme che regolano il risarcimento dei danni a persone e cose variano da paese a paese, in qualunque Stato membro avvenga l’incidente automobilistico, avete diritto a una copertura minima sino a 350.000 euro per le lesioni personali e a 100.000 euro per i danni materiali. In alcuni Stati membri, tuttavia, l’ammontare totale di copertura può essere limitato in caso di più vittime dello stesso incidente.

 

La direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2005 ha innalzato queste coperture minime a 1 milione di euro per vittima o 5 milioni di euro per sinistro nel caso di danni alle persone e a 1 milione di euro nel caso di danni alle cose. Gli Stati membri dovrebbero innalzare la copertura ad almeno la metà di tali importi entro l’11 gennaio 2010 e ad almeno la totalità di tali importi entro l’11 giugno 2012.

 

Se, infine, l’incidente è causato da un’auto non assicurata o che non è stata identificata la legislazione comunitaria avete diritto ad essere risarciti dal fondo di garanzia automobilistica dello Stato membro in cui è avvenuto l’incidente.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito http://ec.europa.eu/youreurope/nav/it/citizens/index.html#    

Progetto cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, DG MCCVNT
<<< 2009 - ECC-Net Italy >>>
Sito ottimizzato per Internet Explorer alla risoluzione 1024x768 px