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La risoluzione extragiudiziale delle controversie: Le procedure di ADR
L’avvio di una procedura di ADR è piuttosto semplice ed economico: uno dei due litiganti si rivolge all’organismo di ADR, notificando la propria volontà di risolvere il contenzioso per via stragiudiziale, formula la sua richiesta corredata di tutta la documentazione utile alla soluzione del caso e quantifica economicamente la controversia. L’organismo di ADR contatta la controparte e la invita a partecipare a questo tentativo di risoluzione extragiudiziale. Se entrambe le parti sono d’accordo, una volta pagate le spese di servizio, si passa alla nomina del conciliatore (o dell’arbitro) e viene fissata la data di avvio della procedura (che può prevedere un incontro diretto tra le parti oppure una comunicazione a distanza). Se l’accordo viene raggiunto il conciliatore redige il verbale di conciliazione che verrà sottoscritto dalle parti. Nel caso l’accordo non venga raggiunto, verrà redatto un verbale di mancata conciliazione e le parti potranno liberamente adire la giustizia ordinaria.
Accanto a questo modello di conciliazione – che risponde a quanto disposto dalle due Raccomandazioni della CE – ve ne è un altro, sempre più praticato in materia di consumo, la cd. “conciliazione paritaria”, vale a dire un modello particolare di ADR che prevede la costituzione di una Commissione di Conciliazione formata pariteticamente da un esponente delle Associazioni di Consumatori, che rappresenta il consumatore, ed uno dell’impresa. In questo caso non è prevista la presenza di un terzo, perché la risoluzione della controversia scaturisce esclusivamente dal contraddittorio tra le parti. Le peculiarità di questo tipo di conciliazione la rendono particolarmente efficace a gestire le controversie nei confronti di soggetti come le grandi impresi di servizi. Ne costituisce un esempio la Commissione di Conciliazione e di Arbitrato di Telecom Italia che è stata riconosciuta dalla UE quale "Progetto pilota per l'accesso dei consumatori alla giustizia". |
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