european consumer centre italy
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L' esperto risponde
 

Il sig. Solar e... il venditore inadempiente

Il sig. Solar, approfittando del suo soggiorno in Italia decide di acquistare come souvenir un orologio di marca.

Rientrato in Spagna, dopo solo un paio di settimane, l’orologio si ferma…possibile si sia già guastato? Il sig. Solar decide  di contattare il venditore per chiedere spiegazioni ed eventualmente richiedere il cambio dell’articolo. In Spagna, infatti, esiste la possibilità di sostituire il bene acquistato qualora sia difettoso!! Il venditore italiano, invece, non avendo la possibilità di valutare personalmente l’orologio, si rifiuta di sostituirlo e consiglia al consumatore di far riparare il bene presso un orologiaio spagnolo o di rivolgersi direttamente al produttore.

Che fare?

Il sig. Solar contatta il Centro Europeo Consumatori italiano per chiedere informazioni sulla legislazione italiana ed eventualmente sulla possibilità di esser aiutato a contattare il venditore per sostituire il suo orologio.


Soluzione del caso

La direttiva europea 1999/44/CE recepita in Italia dal Decreto legislativo del 2 febbraio 2002 prevede una garanzia di 2 anni su tutti beni di consumo.

Qualora, quindi, un bene acquistato dovesse presentare difetti di funzionamento, il consumatore può rivolgersi direttamente al venditore per richiedere la riparazione del bene acquistato  o la sua sostituzione entro un termine ragionevole e senza inconvenienti gravi per il consumatore.

N.B. Qualsiasi spesa necessaria per la riparazione del bene non è carico del consumatore.

Qualora, invece, la riparazione e la sostituzione non fossero possibili, il consumatore ha diritto ad un'adeguata riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto.

Il consumatore ha 60 giorni di tempo, dalla scoperta del vizio di conformità, per chiedere l’attivazione della garanzia, ovvero le azioni riparatorie. Questo significa che la garanzia opera di fatto per 26 mesi dalla data di acquisto.


Grazie a questa nuova disciplina non è più il produttore la persona di riferimento del consumatore ma bensì il venditore.


Possiamo, quindi, rivolgerci tranquillamente al negozio dove il bene è stato acquistato e pretendere che il venditore si occupi, con la massima solerzia, di offrire una valida alternativa al nostro problema.

 

Per maggiori informazioni e per chiedere l'assistenza gratuita alla Rete ECC-Net nella soluzione di una controversia transfrontaliera:

 

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