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L' esperto risponde La signora d’Amico e la garanzia legale dei beni di consumo
La Sig.ra d’Amico ha acquistato un televisore per la sua nuova casa tramite un sito on line ad un prezzo davvero conveniente. Tuttavia, dopo neanche un mese dalla consegna, la lavatrice presenta già problemi di funzionamento. Preoccupata e dubbiosa sul da farsi, la Sig.ra d’Amico si è rivolta ad un centro assistenza, ha fatto visionare l’apparecchio da un tecnico e le è stato assicurato che si tratta di un difetto riparabile… le è stato anche detto, però, che le spese di trasporto, di sostituzione dell’elemento danneggiato e di manutenzione sarebbero state interamente a suo carico. A tal punto, la Sig.ra d’Amico ha contattato il Centro Europeo Consumatori per ottenere delucidazioni in merito al suo caso: credeva infatti che il bene appena comprato fosse in garanzia… perché allora le viene chiesto di pagare le spese di riparazione?
Soluzione del caso Ai sensi della Direttiva 1999/44/CE, nonché degli art. 128 ss. del Codice del Consumo (Dlgs. 206/2005) la garanzia legale post vendita di un bene di consumo ha per legge una validità di 24 mesi e non può essere in alcun modo limitata dalle parti. Il venditore del bene è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente dal momento della consegna del bene e, nell’arco dei due anni successivi, qualora dovessero verificarsi problemi, il consumatore ha diritto senza ulteriori spese: - alla riparazione od alla sostituzione del bene entro un congruo termine, senza che ciò vi arrechi eccessivo disagio;
- alla
riduzione del prezzo del bene acquistato (qualora il bene sia danneggiato ma
ancora utilizzabile) o, addirittura, alla risoluzione del contratto nel caso in
cui il ripristino della conformità del bene sia impossibile o se il venditore
non vi abbia provveduto in un congruo termine arrecandovi, così, disagi
eccessivi. La Sig.ra d’Amico, pertanto, una volta riscontrato il difetto di funzionamento del televisore, avrebbe dovuto rivolgersi immediatamente al venditore dello stesso e non al centro assistenza. Il venditore, infatti, è obbligato per legge al ripristino della conformità del bene mentre il produttore può scegliere se farsi carico di eventuali difetti del bene fabbricato limitando, a sua discrezione, il contenuto e la durata della garanzia offerta.
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