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L' esperto risponde Il Sig. Baldini e la polizza assicurativa
Per le sue vacanze, il Sig. Baldini ha deciso di regalare a sua moglie, incinta di quattro mesi, un pacchetto vacanze presso uno splendido Resort in Spagna. Incluso nel prezzo della prenotazione, la struttura offriva ai propri clienti un’assicurazione che prevedeva il diritto al rimborso di parte del prezzo versato in caso di mancata fruizione del soggiorno dovuto a malattia, infortunio o decesso.
Tuttavia, durante il soggiorno presso la struttura turistica, la Signora è stata ricoverata d’urgenza in ospedale, a causa di complicazioni. Dopo una degenza di tre giorni, la stessa veniva dimessa, con la raccomandazione di rimanere a riposo assoluto. Durante la degenza in ospedale della moglie, il consumatore aveva trascorso le proprie giornate al fianco della medesima rientrando la notte presso l’albergo del villaggio.
Terminato il periodo di vacanza, il consumatore aveva avanzato richiesta per il rimborso delle spese sanitarie sostenute a causa dello stato di indisposizione di sua moglie, nonché del prezzo della vacanza non goduta sia per sé che per sua moglie, così come previsto dalle condizioni della polizza assicurativa offerta dalla società che gestiva il villaggio turistico ed accettata dai consumatori al momento della conclusione del contratto.
La società assicuratrice ha inizialmente accettato di rimborsare solo la somma spesa dalla signora per il soggiorno presso la struttura turistica nonché le spese sanitarie sostenute dalla stessa mentre ha rifiutato di corrispondere alcun tipo di rimborso al consumatore, per il fatto che egli, durante il periodo di degenza in ospedale della moglie, aveva fatto rientro in albergo per pernottarvi.
Soluzione del caso
In ottemperanza alla normativa vigente, il fornitore del servizio risponde del mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel contratto stipulato con il consumatore, qualora il servizio stesso dovesse risultare qualitativamente diverso da quanto pattuito o comunque richiesto dal consumatore, all’atto della prenotazione.
Il D.Lgs. n.206/2005 (Codice del Consumo) riconosce come fondamentale il diritto del consumatore alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali ed impone al professionista di improntare la propria attività commerciali al rispetto dei principi di buona fede, di correttezza e lealtà.
Dopo numerosi solleciti, la società assicuratrice ha infine accettato di rimborsare una parte della somma spesa dal consumatore e corrispondente al soggiorno da questi non goduto. Per maggiori informazioni e per chiedere l'assistenza gratuita alla Rete ECC-Net nella soluzione di una controversia transfrontaliera:
ECC-Net Italia info@ecc-netitalia.it Tel 0644238090
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