Tra imprese
Uno degli strumenti alternativi alla via giudiziale cui le imprese ricorrono di frequente nel caso insorgano controversie business to business è l’arbitrato. Generalmente è nella fase di redazione del contratto (ma è anche possibile farlo successivamente, a controversia già insorta, sottoscrivendo un compromesso) che le parti possono scegliere la strada arbitrale rispetto al ricorso al giudice ordinario e lo fanno inserendo nel contratto la cd. “clausola compromissoria”. In questo caso la soluzione della controversia viene dunque affidata ad un arbitro o, nelle cause più complesse, ad un collegio di arbitri, i quali decideranno secondo diritto e secondo equità. Esistono due tipi di arbitrato: l’arbitrato rituale, vero e proprio giudizio privato alternativo alla giurisdizione statale, si conclude con l’emanazione di una decisione (lodo) che ha, a tutti gli effetti, valore ed efficacia di sentenza, tanto che in caso di inottemperanza si può procedere ad esecuzione forzata; l’arbitrato irrituale, tipicamente italiano, si conclude con una decisione che obbliga le parti all’adempimento e si comporta esattamente come un contratto.
Come detto, uno dei vantaggi dell’arbitrato è la rapidità di svolgimento rispetto ad un procedimento ordinario: il procedimento deve infatti concludersi entro 180 giorni dalla prima udienza.
Un’ulteriore distinzione che è utile ricordare è quella tra arbitrato ad hoc ed arbitrato amministrato, la cui scelta ricade ancora sulle parti. Nell’arbitrato ad hoc le parti definiscono le modalità del procedimento arbitrale direttamente nella clausola arbitrale o in atto separato; nell’arbitrato amministrato invece le parti richiedono l’intervento di un’istituzione preposta alla gestione che vigilerà sul procedimento applicando le regole contenute in appositi regolamenti.