La protezione dei consumatori nell'Unione europea:

dal Libro verde alla Proposta di Direttiva Quadro sui diritti dei consumatori.
 


Garantire la protezione dei consumatori nel mercato interno comporta eliminare quanto più possibile le diversità normative a livello nazionali, relative alle prassi commerciali seguite fra imprese e consumatori. Tale semplificazione normativa garantisce tanto all’imprese, quanto ai consumatori, di approfittare al massimo del potenziale offerto dal mercato interno, soprattutto dopo l'avvento dell'euro quale moneta unica e, in modo particolare, ciò vale rispetto ad alcuni settori, tra cui quello del commercio elettronico (commercio tipo B2C, "business-to-consumer").

 

L’enorme diffusione del commercio elettronico ha aperto, sia all’ imprese che ai consumatori, la possibilità di acquistare comodamente da casa propria ogni tipo di prodotto, in tutta l’UE ed in totale sicurezza. Un frammentato panorama giuridico all’interno dei singoli Paesi dell’UE continua, però, a creare una barriera al possibile sviluppo e diffusione del commercio elettronico.

 

Imprese e consumatori risultano, ad oggi, scoraggiati nel cogliere tutte le possibilità offerte loro dal Mercato Unico: le imprese perché vendere transfrontaliero comporta un impegno economico anche sul versante della conoscenza normativa del Paese in cui si decide di ampliare il proprio mercato; i consumatori per la paura di non essere sufficientemente tutelati rinunciando, quindi, alla possibilità di cogliere offerte e vantaggi del mercato unico, in cui è invece possibile acquistare prodotti del tutto sicuri e vantaggiosi nel prezzo. Tutto ciò limita, inevitabilmente, l’efficacia del mercato interno e le vendite/ gli acquisti transfrontalieri.

 

Per superare tali problematiche la Commissione Europea ha adottato, nel mese di febbraio 2007, il LIBRO VERDE - Revisione dell’acquis relativo ai consumatori, procedendo ad una contestuale revisione della normativa in materia

Con la espressione “acquis” si intende il patrimonio normativo comunitario in un determinato settore quindi,  il libro verde, rappresenta il risultato del processo di revisione della normativa comunitaria in materia di tutela del consumatore.

Per fare ciò la Commissione individua e propone nel libro verde delle linee di modifica della legislazione comunitaria vigente in materia di tutela dei consumatori, al fine di semplificare, armonizzare ed adeguare ad istanze più recenti la legislazione, rendendola coerente ed eliminando eventuali differenze normative fra legislazioni interne dei singoli paesi, che sono risultate essere un ostacolo per consumatori ed imprese singoli paesi aderenti , allo sviluppo del mercato interno. Sono state quindi individuate le possibili alternative e modifiche in relazione ad otto direttive, sollecitando tutti i Paesi membri a proporre osservazioni in merito, (entro il 15 maggio 2007) in relazione a 27 quesiti specificamente indicati e, rispetto alle quali, sono offerte 3 o 4 opzioni di risposta. Il Libro verde ha coinvolto nelle risposte una vasta gamma di soggetti: imprese, consumatori, il Parlamento europeo, gli Stati membri, accademici e giuristi.

Le questioni principali individuate nel libro verde ed alla luce delle quali la Commissione ha proceduto a riesaminare la normativa comunitaria vigente hanno riguardato :

1)      Si è proceduto ad individuare ed analizzare i nuovi sviluppi del mercato: è stato evidenziato che la maggior parte delle direttive risultava  inadeguata rispetto all’evoluzione dei mercati ed ai continui sviluppi degli stessi (ad esempio rispetto a fenomeni quali il download di brani musicali o alle aste-online) ed, anche, che alcuni settori erano sprovvisti di idonea tutela (per es. il software);

2)       le direttive attualmente vigenti concedono agli stati membri di predisporre uno standard di tutela del consumatore più elevato rispetto a quello indicato a livello comunitario dalle direttive stesse. Ciò comporta la possibilità che esistano divergenze, anche sostanziali, tra le normative interne dei vari stati membri relativamente a questioni anche rilevanti (ad esempio: il termine per il ripensamento, diverso da paese a paese), frammentazione delle regole;

3)       i consumatori mostrano ancora di conservare un atteggiamento sfavorevole nei confronti di venditori siti in alti paesi, con conseguente sfiducia verso l’acquisto di beni e servizi da soggetti di altri paesi. Ciò perché parte dei consumatori è ancora convinta di godere di una minore tutela in caso di acquisti transfrontalieri.


L’obiettivo finale che la Commissione si è posta è di ridurre gli ostacoli nel mercato interno, mantenendo sempre un elevato livello di tutela dei consumatori, colmando le lacune ed le criticità accertate nelle direttive in vigore e coordinando tra loro tutte le direttive del settore, attraverso la armonizzazione tra la normativa comunitaria vigente e quella interna dei singoli stati membri.

L'8 febbraio 2007 la Commissione ha adottato il Libro verde sul riesame dell'acquis relativo al consumatore, che sintetizza i risultati iniziali della Commissione e avvia una consultazione pubblica incentrata sulle questioni trasversali (orizzontali) attinenti alle direttive sotto esame.

All’esito del riesame per semplificare e completare il quadro normativo esistente, con l'obiettivo complessivo di realizzare un effettivo mercato interno tra imprese e consumatori capace di creare un giusto equilibrio tra elevato livello di tutela dei consumatori e competitività delle imprese, viene presentata, in data 8.10.2008, la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sui Dritti dei Consumatori.

Fulcro della proposta è di contribuire ad un migliore funzionamento del mercato interno, aumentandone la fiducia del consumatore e la propensione delle imprese ad operare a livello transfrontaliero. Questo obiettivo globale dovrebbe essere raggiunto riducendo la frammentazione, rafforzando il quadro normativo e fornendo ai consumatori sia un elevato livello comune di tutela che un'informazione adeguata sui loro diritti e su come esercitarli.

Per realizzare tale obiettivo è prevista la completa armonizzazione del diritto contrattuale dei consumatori nella Comunità, al fine di creare le condizioni di notevoli risparmi in termini di oneri amministrativi delle imprese che desiderano vendere a livello transfrontaliero. La proposta mira infatti a creare un insieme unico di regole, che garantisca un elevato livello comune di tutela dei consumatori in tutta UE e che, al contempo, consenta ai commercianti di vendere in tutti gli Stati membri con modalità del tutto simili alle vendite nazionali (per esempio: stesse condizioni contrattuali standardizzate o stessi obblighi informativi). Con la conseguenza di ridurre in maniera significativa i costi di adempimento a carico dei commercianti, mantenendo però un elevato livello di tutela per i consumatori.

L’importanza di tale proposta per alcuni settori è evidente. Per quanto attiene le vendite transfrontaliere risulta particolarmente significativa per le vendite su internet, che hanno un elevato potenziale di crescita, con tangibili riflessi nel mercato interno, per le imprese e per i consumatori, realizzando un quadro normativo meno frammentario. Il campo di applicazione della proposta è infatti limitato alle norme di protezione dei consumatori nei contratti conclusi tra commercianti e consumatori ed intende armonizzare completamente tutti gli aspetti attinenti alla tutela dei consumatori e relativi al commercio transfrontaliero: quelli indispensabili per i commercianti nella redazione delle condizioni contrattuali e nella creazione di materiali informativi e quelli necessari a per la gestione dei rapporti impresa - consumatori (ad es. la restituzione delle merci nelle vendite a distanza, il diritto di recesso, il termine per la consegna del bene, ecc.).

La proposta prevede una semplificazione della legislazione: vengono accorpate le quattro direttive direttiva 85/577/CEE del Consiglio, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza e la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, con una direttiva unica che regolamenterà sistematicamente i punti comuni, eliminando doppioni ed incoerenze.

 

Pratiche commerciali sleali
 

In base alla direttiva 2005/29/CE, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, saranno vietate in tutta l'Unione europea le pratiche commerciali sleali attuate dalle imprese nei confronti dei consumatori. Per pratiche commerciali sleali si intendono sia le pratiche ingannevoli che quelle aggressive. L’UE intende garantire un elevato standard di protezione, indipendentemente dal Paese in cui ha luogo l’acquisto o la vendita proteggendo tutti i consumatori quindi anche i consumatori più vulnerabili, come i bambini, nei confronti della pubblicità che li esorta direttamente ad acquistare.

La direttiva si applica a tutti i casi di transazioni fra imprese e consumatore (non alle transazioni fra imprese), nei casi questi venga influenzato da una pratica commerciale sleale nelle sue decisioni, se acquistare o meno un prodotto oppure se condizionato nella libera scelta in caso di acquisto o sulle decisioni riguardanti l'esercizio o meno di un diritto contrattuale.

La direttiva istituisce un divieto di ordine generale in base al quale gli Stati membri non potranno imporre prescrizioni supplementari nel settore regolato dalla direttiva, in tal modo vi sarà una uniformità di trattamento in tutti i Paesi membri. La normativa enunciata nella direttiva va a completare le disposizioni relative alle transazioni fra impresa e consumatore, già previste dalla Direttiva sulla pubblicità ingannevole. Oltre alle garanzie fornite al consumatore, la direttiva ha il fine di sviluppare al massimo il commercio transfrontaliero nel mercato interno.

La direttiva definisce i criteri generali per determinare se una pratica commerciale sia sleale al fine di stabilire un ventaglio limitato di pratiche disoneste vietate in tutta l'UE. Viene istituita una “lista nera” di pratiche vietate, con un elenco completo dei comportamenti commerciali sleali e vietati in tutti i Paesi membri. Ad esempio, i sistemi piramidali di vendita, la fornitura non richiesta ovvero l'utilizzazione della pubblicità-esca (quando il prodotto pubblicizzato ad un buon prezzo non è disponibile) ovvero l'utilizzazione di finte interviste pubbliche. Questa lista può essere modificata solo tramite revisione della direttiva.

Tali criteri considerano se la pratica sia contraria alle esigenze della diligenza professionale e se alteri o possa alterare sostanzialmente il comportamento del consumatore medio. Inoltre stabilisce la differenza fra le pratiche ingannevoli e le pratiche aggressive chiarendo anche i criteri per individuarle.

1) Per pratiche ingannevoli si intende una pratica commerciale che può trarre in inganno tramite un'azione oppure un'omissione:

-          una pratica commerciale è ingannevole per azione se contiene informazioni false ovvero se induce o può indurre in errore il consumatore medio, anche se le informazioni presentate sono oggettivamente corrette.

-          una pratica è ingannevole per omissione se non fornisce le informazioni minime o le informazioni di cui il consumatore medio ha bisogno prima di acquistare. La direttiva indica una serie di informazioni essenziali di cui il consumatore ha bisogno prima dell'acquisto quali: caratteristiche principali del prodotto, il prezzo (con incluse le tasse), le spese di consegna, il diritto di recesso.

2) Per pratiche aggressive si intende una pratica commerciale che utilizza nei confronti della libertà di scelta del consumatore molestie, costrizioni o influenza ingiustificata.
 

Il consumatore preso a riferimento è il c.d. “consumatore medio”, ma tale criterio che dovrà essere modulato quando una pratica commerciale riguarda in maniera specifica un gruppo particolare (ad esempio i bambini): in questo caso il membro medio di tale gruppo diviene il punto di riferimento. In questi casi si parla di “gruppi sensibili di consumatori” e vengono protetti in maniera particolare. Il criterio di consumatore medio è commisurato, quando una pratica commerciale riguarda in materia specifica un gruppo particolare (ad esempio, i bambini), al membro medio di tale gruppo che ne diviene il punto di riferimento.

La Direttiva definisce il significato di alcune definizione fra cui "diligenza professionale" e “alterazione sostanziale del comportamento economico dei consumatori”:

"diligenza professionale" rispetto a pratiche di mercato oneste e/o al principio generale della buona fede nel settore di attività del professionista: indica il normale grado della speciale competenza e attenzione che ragionevolmente si possono presumere essere esercitate da un professionista nei confronti dei consumatori;

“alterazione sostanziale del comportamento economico dei consumatori”: indica l'utilizzazione di una pratica commerciale che compromette sensibilmente l'attitudine del consumatore a prendere una decisione consapevole, portandolo a prendere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbe preso.

 

Pratiche commerciali in ogni caso sleali
 

L’ allegato I della Direttiva indica le pratiche commerciali sempre ingannevoli:

1)   Affermazione, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta, ove egli non lo sia.

2)   Esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione.

3)   Asserire che un codice di condotta ha l'approvazione di un organismo pubblico o di altra natura, ove esso non la abbia.

4)   Asserire che un professionista (incluse le sue pratiche commerciali) o un prodotto è stato approvato, accettato o autorizzato da un organismo pubblico o privato quando esso non lo sia stato o senza rispettare le condizioni dell'approvazione, dell'accettazione o dell'autorizzazione ricevuta.

5)   Invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l'esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all'entità della pubblicità fatta dal prodotto e al prezzo offerti (bait advertising ovvero pubblicità propagandistica).

6)   Invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente:

      a)      rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure
b)      rifiutare di accettare ordini per l'articolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole, oppure
c)      fare la dimostrazione dell'articolo con un campione difettoso
         con l'intenzione di promuovere un altro prodotto (bait and switch ovvero pubblicità con prodotti civetta).

7)   Dichiarare falsamente che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole.

8)   Impegnarsi a fornire l'assistenza post-vendita a consumatori con i quali il professionista ha comunicato prima dell'operazione commerciale in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il professionista è situato e poi offrire concretamente tale servizio soltanto in un'altra lingua, senza chiaramente comunicarlo al consumatore prima che questi si sia impegnato a concludere l'operazione.

9)   Affermare o generare comunque l'impressione che la vendita del prodotto è lecita, ove non lo sia.

10)  Presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell'offerta fatta dal professionista.

11) Impiegare contenuti redazionali nei media per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che ciò emerga chiaramente dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatore (advertorial ovvero pubblicità redazionale). Tale disposizione è senza pregiudizio della direttiva 89/552/CEE [1].

12) Formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la portata dei rischi per la sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto.

13) Promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un particolare produttore in modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore facendogli credere che il prodotto è fabbricato dallo stesso produttore mentre invece non lo è.

14) Avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall'entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti.

15)  Affermare che il professionista sta per cessare l'attività o traslocare, ove non stia per farlo.

16)  Affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi d'azzardo.

17)  Affermare falsamente che un prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni o malformazioni.

18) Comunicare informazioni di fatto inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilità di ottenere il prodotto allo scopo d'indurre il consumatore ad acquistare il prodotto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato.

19) Affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole.

20) Descrivere un prodotto come gratuito, senza oneri o simili se il consumatore deve pagare un sovrappiù rispetto all'inevitabile costo di rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare l'articolo.

21) Includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di pagamento che dia al consumatore l'impressione di aver già ordinato il prodotto in commercio mentre non lo ha fatto.

22) Falsamente dichiarare o dare l’impressione che il professionista non agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, o presentarsi falsamente come consumatore.

23) Dare la falsa impressione che i servizi post-vendita relativi a un prodotto siano disponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui è venduto il prodotto.

 

Pratiche commerciali aggressive:

24) Creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto.

25) Effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale.

26) Effettuare ripetute e sgradite sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale, fatti salvi l'articolo 10 della direttiva 97/7/CE e le direttive 95/46/CE [2] e 2002/58/CE.

27) Imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento in virtù di una polizza di assicurazione di esibire documenti che non potrebbero ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la validità della richiesta, o omettere sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un consumatore dall'esercizio dei suoi diritti contrattuali.

28) Includere in un messaggio pubblicitario un'esortazione diretta ai bambini affinché acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati. Questa disposizione non osta all'applicazione dell'articolo 16 della direttiva 89/552/CEE, concernente delle attività televisive.

29) Esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto, salvo nel caso dei beni di sostituzione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 97/7/CE (fornitura non richiesta).

30) Informare esplicitamente il consumatore che se non acquista il prodotto o servizio sarà in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista.

31) Dare la falsa impressione che il consumatore abbia già vinto, vincerà o vincerà compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti:

  -   non esiste alcun premio né vincita equivalente, oppure

 -  qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita equivalente è subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore.

 

Sistema di risoluzione delle controversie nel mercato interno – la Rete SOLVIT
 

La rete SOLVIT consente di risolvere le controversie derivanti da una cattiva applicazione delle regole del mercato interno da parte di un'amministrazione pubblica. Si tratta di una rete on-line che, a titolo gratuito,  permette di trovare una risoluzione extragiudiziale ai reclami dei consumatori e delle imprese, relative ad una scorretta applicazione delle norme sul mercato interno da parte delle amministrazioni pubbliche. Le organizzazioni che rappresentano i consumatori o le imprese hanno la possibilità di sottoporre i loro casi on-line.

Come funziona la Rete SOLVIT?

I centri Solvit fanno parte delle amministrazioni pubbliche dei paesi membri e sono collegati fra di loro grazie ad una database. Il centro SOLVIT che riceve il reclamo, se ritiene fondata la denuncia del consumatore o dell’impresa, la invia al centro SOLVIT del paese in cui si è manifestato il problema. La soluzione per il caso specifico dovrà essere trovata entro il termine di dieci settimane.

Altri sistemi di risoluzione informale di controversie tra consumatori e imprese

Gli altri sistemi di risoluzione extragiudiziale di controversie transfrontaliere, diretti a risolvere le controversie transfrontaliere tra consumatori e imprese sono:

La rete FIN-NET che permette ai consumatori di ottenere una soluzione rapida dei problemi nel settore dei servizi finanziari transfrontalieri. Per ulteriori informazioni, consultare le pagine dedicate alla rete FIN-NET del sito della Direzione generale Mercato interno.

La Rete dei centri Europei Consumatori (Rete CEC o EEC-Net) per la composizione delle controversie transfrontaliere in materia di consumo.

 

Direttiva Servizi


La Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno
rientra nel quadro della "strategia di Lisbona" di elaborare una politica volta ad eliminare gli ostacoli per la libera circolazione dei servizi e la libertà di stabilimento dei prestatori di servizi. L'attuazione da parte degli Stati membri dovrà avvenire entro la fine del 2009.

Questa direttiva ha lo scopo di agevolare la libertà di stabilimento dei prestatori di servizi in altri Stati membri, garantendo la libertà di prestazione di servizi transfrontalieri in tutti i paesi, al fine di creare un effettivo mercato interno dei servizi, capace di allargare la scelta offerta ai destinatari dei servizi, migliorandone la qualità per i consumatori e per le stesse imprese utenti di servizi.

Per realizzare tutto ciò gli Stati membri dovranno garantire sia il libero accesso a un'attività di servizi che il libero esercizio sul territorio. Lo Stato membro nel quale il prestatore di servizi decide di operare potrà imporre il rispetto dei propri requisiti a condizione, però, che siano non discriminatori, proporzionati e giustificati per ragioni riguardanti l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute pubblica oppure la tutela ambientale.

La cooperazione amministrativa tra Stati membri

Al fine di facilitare lo stabilimento e la libera circolazione dei servizi nell'Unione europea, la direttiva:

-     stabilisce un obbligo legale vincolante per gli Stati membri di collaborare con le autorità di altri Stati membri per garantire un controllo efficace delle attività di servizi nell'Unione, evitando una moltiplicazione dei controlli. È altresì creato un meccanismo di allerta tra Stati membri;

-     costituisce la base per lo sviluppo di un sistema elettronico di scambio di informazioni tra Stati membri, indispensabile alla realizzazione di una cooperazione amministrativa effettiva tra Stati membri.

Rafforzamento dei diritti dei consumatori quali utenti di servizi

Nel quadro della tutela dei diritti dei destinatari dei servizi, la direttiva:

-     precisa il diritto dei destinatari ad utilizzare servizi in altri Stati membri ;

-     stabilisce il diritto dei destinatari ad ottenere informazioni sulle regole applicabili ai prestatori qualunque sia il loro luogo di stabilimento e sui servizi offerti da un prestatore di servizi.

Può dirsi che la Direttiva stabilisce un quadro giuridico generale favorevole all'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori di servizi e della libera circolazione dei servizi, garantendo nel contempo un livello di qualità elevato per i servizi stessi. Si propone di realizzare di un mercato interno dei servizi, attuando quattro obiettivi principali:

-     facilitare la libertà di stabilimento e prestazione di servizi in tutta l’UE;

-     rafforzare i diritti degli utenti, quali destinatari finali dei servizi;

-     promuovere la qualità dei servizi;

-     stabilire una effettiva cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.

 

Semplificazione amministrativa

Secondo questa direttiva, gli Stati membri esaminano ed eventualmente semplificano le procedure e formalità applicabili per accedere ad un'attività di servizi ed esercitarla.

In particolare, la direttiva prevede:

-     l'istituzione di sportelli unici presso i quali il prestatore possa espletare tutte le formalità necessarie per esercitare la propria attività;

-     l'obbligo di rendere possibile l'espletamento di tali procedure per via elettronica;

-     l'eliminazione degli ostacoli giuridici e amministrativi allo sviluppo del settore dei servizi

Inoltre, per facilitare la libertà di stabilimento, la direttiva prevede:

-     l'obbligo di valutare la compatibilità dei regimi di autorizzazione alla luce dei principi di non discriminazione e di proporzionalità e di rispettare taluni principi quanto alle condizioni e procedure di autorizzazione applicabili al settore dei servizi;

-     il divieto di taluni requisiti giuridici che esistono nelle legislazioni di determinati Stati membri e non possono essere giustificati, ad esempio i requisiti di nazionalità;

-     l'obbligo di valutare la compatibilità di un certo numero di altri requisiti giuridici alla luce dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.

Viene stabilito, quindi, un quadro giuridico generale per qualsiasi servizio fornito dietro corrispettivo economico, tenuto conto della specificità di talune attività o professioni.

Restano esclusi alcune tipologie di servizi:

-     i servizi non economici d'interesse generale;

-     i servizi finanziari (quali l'attività bancaria, il credito, l'assicurazione e la riassicurazione, le pensioni professionali o individuali, i titoli, gli investimenti, i fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti);

-     i servizi di comunicazione elettronica in relazione alle materie disciplinate dalle direttive in materia;

-     i servizi nel settore dei trasporti, ivi compresi i servizi portuali;

-     i servizi delle agenzie di lavoro interinale;

-     i servizi sanitari;

-     i servizi audiovisivi;

-     le attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna;

-     le attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri;

-     taluni servizi sociali (nel settore degli alloggi, dell'assistenza all'infanzia e del sostegno alle famiglie e alle persone bisognose;

-     i servizi privati di sicurezza;

-     i servizi forniti da notai e ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione.
 

La direttiva mira a garantire la qualità dei servizi:

-     rafforzare la qualità dei servizi incoraggiando ad esempio la certificazione volontaria delle attività o l'elaborazione di carte di qualità;

-     incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta europei, in particolare da parte di organismi o associazioni professionali.