european consumer centre italy
Via G. M. Lancisi, 31
00161  Roma - ITALIA
Tel. 06 44238090 - 06 44290734
Fax. 06 44118348
email: info@ecc-netitalia.it


3) D: A cosa ho diritto in caso di ritardo del volo?

R: Per ritardo di un volo si intende il rinvio della partenza o il posticipo dell’arrivo superiori di almeno 2 ore rispetto agli orari di partenza e arrivo inizialmente previsti. In tal caso il Regolamento prevede determinate forme di assistenza proporzionalmente all’entità del ritardo e alla lunghezza del volo: 

Ritardo

Per tratte aeree

Servizi dovuti dalla compagnia aerea

Almeno 2 ore

pari o inferiori a 1.500 km;                        

*        Pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa;

*        Due telefonate gratuite o telefax o fax o messaggi di posta elettronica.

 

Almeno 3 ore

nell’ UE oltre 1.500       km;                  

 

dall’UE verso Paesi terzi comprese tra 1.500 e 3.500 km;                                                              

 

da un Paese terzo verso l’UE comprese tra 1.500 e 3.500km.                                                         

*        Pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa;

*        Due telefonate gratuite o telefax o fax o messaggi di posta elettronica.

 

Almeno 4 ore

pari o superiori a 3.500 km

*       Pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa;

*       Due telefonate gratuite o telefax o fax o messaggi di posta elettronica.

 

Almeno 5 ore

tutte

Oltre ai servizi di cui sopra:

*        Il completo rimborso entro 7 giorni del prezzo pieno del biglietto, per la o le parti di viaggio non effettuate o per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma iniziale del viaggio,

      nonché, se del caso:

- un volo di ritorno verso il punto di partenza

            iniziale, appena possibile;

Partenza solo il giorno successivo all’orario inizialmente previsto

tutte

*        sistemazione in albergo e

*        trasporto dall’aeroporto verso l’albergo

Inoltre, in base alla recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 19 novembre 2009 (procedimenti riuniti C 402/07 e C 432/07), i passeggeri di voli ritardati possono reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria (previsto dall’art. 7 del Regolamento 261/2004) quando - a causa di tale ritardo - subiscano una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo.

Clicca qui per consultare la nostra lettera tipo per la presentazione del reclamo (in italiano)     (in inglese)
 

Progetto cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, DG MCCVNT
<<< 2009 - ECC-Net Italy >>>
Sito ottimizzato per Internet Explorer alla risoluzione 1024x768 px