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2) D:
La compagnia aerea mi ha negato l'imbarco, cosa mi spetta?
R: Per negato imbarco
si intende l’impedimento al passeggero, da parte della compagnia, di salire
a bordo dell’aereo che poi partirà regolarmente. In genere è dovuto ad
overbooking, cioè al fatto che la compagnia ha registrato più prenotazioni
dei posti effettivamente disponibili. In tal caso il Regolamento prevede che la
compagnia verifichi preventivamente la presenza di volontari, cioè passeggeri
disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare.
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Negato imbarco |
Servizi dovuti
dalla compagnia aerea |
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Verso i volontari
disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici |
Compensazione, alle condizioni concordate tra il volontario e il vettore
aereo, nonché in aggiunta, alternativamente
Il
completo rimborso entro 7 giorni del prezzo pieno del biglietto, per la
o le parti di viaggio non effettuate o per la o le parti di viaggio già
effettuate se il volo cancellato è divenuto inutile rispetto al
programma iniziale del viaggio, nonché, se del caso:
- un
volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, appena possibile;
Un
volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di
trasporto comparabili, appena possibile;
Un
volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di
trasporto comparabile, ad una data successiva di gradimento del
passeggero, secondo disponibilità dei posti;
Il
trasporto dall’aeroporto di effettiva destinazione a quello di
destinazione inizialmente previsto, se diversi, o ad altra località
concordata col passeggero. |
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Verso i passeggeri
a cui è negato l’imbarco contro la loro volontà |
Compensazione
pecuniaria:
Per
le tratte aeree pari o inferiori a 1.500
km
€ 250
Per
le tratte aeree nell’ UE superiori a 1.500
km
€ 400
Per
le tratte aeree dall’UE verso Paesi terzi comprese tra
1.500
e 3.500
km
€ 400
Per
le tratte aeree da un Paese terzo verso l’UE comprese
tra
1.500 e 3.500
km
€ 400
Per
tutte le tratte aeree pari o superiori a 3.500
km
€ 600
In caso di volo
alternativo, la compensazione pecuniaria può essere ridotta del 50% se
l’orario effettivo di arrivo non supera l’orario previsto per il volo
cancellato, di:
Per
le tratte aeree pari o inferiori a 1.500
km
2 h
Per
le tratte aeree nell’ UE superiori a 1.500
km
3 h
Per
le tratte aeree dall’UE verso Paesi terzi comprese tra
1.500 e 3.500
km
3 h
Per
le tratte aeree da un Paese terzo verso l’UE comprese
tra 1.500 e 3.500
km
3 h
Per
tutte le tratte aeree pari o superiori a 3.500
km
4 h |
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Alternativamente:
Il
completo rimborso entro 7 giorni del prezzo pieno del biglietto, per la
o le parti di viaggio non effettuate o per la o le parti di viaggio già
effettuate se il volo cancellato è divenuto inutile rispetto al
programma iniziale del viaggio, nonché, se del caso:
- un
volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, appena possibile;
Un
volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di
trasporto comparabili, appena possibile;
Un
volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di
trasporto comparabile, ad una data successiva di gradimento del
passeggero, secondo disponibilità dei posti;
Il
trasporto dall’aeroporto di effettiva destinazione a quello di
destinazione inizialmente previsto, se diversi, o ad altra località
concordata col passeggero. |
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Servizi
addizionali:
Pasti
e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa;
Due
telefonate gratuite o fax o messaggi di posta elettronica;
In
caso di partenza il giorno successivo: sistemazione in albergo e
- trasporto
dall’aeroporto verso l’albergo |
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(in inglese)
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