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Che garanzie mi offre l’Unione Europea in materia di sicurezza alimentare?
In seguito alle recenti crisi alimentari, la legislazione europea in materia alimentare è stata completamente riformata, al fine di migliorare le procedure relative alla sicurezza ed aumentare la fiducia dei consumatori nel mercato unico. Grazie all’emanazione del Regolamento 178/2002/CE, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, le pietanze che raggiungono le vostre case, prima di essere vendute, sono state oggetto di innumerevoli controlli lungo tute le fasi della catena alimentare, “dalla fattoria alla tavola”.
Come accade per
gli altri prodotti, infatti, anche i prodotti alimentari sono parte di quel
progetto di liberalizzazione di merci, servizi, persone e capitali che ha
condotto alla creazione del mercato unico. Tuttavia, le diverse normative
esistenti tra Stato e Stato in materia di qualità e sicurezza alimentare hanno
talvolta posto un freno all’effettiva circolazione di tali prodotti all’interno
dell’UE.
Quali obiettivi si prefigge il nuovo Regolamento europeo?
Come chiaramente enunciato dall’articolo 5 del Regolamento 178/2002/CE, gli obiettivi che l’Unione europea si prefigge in materia di sicurezza alimentare mirano essenzialmente a:
1) garantire un elevato livello di tutela della vita, della salute umana e degli interessi dei consumatori, tenendo conto della protezione della salute e del benessere degli animali, della salute, delle piante e dell'ambiente; 2) proseguire nella strada dell’integrazione dei mercati nazionali incentivando la libera circolazione all'interno dell’Unione Europea dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali; 3) prendere in considerazione e contribuire all'elaborazione di norme tecniche;internazionali sugli alimenti e sui mangimi, nonché di norme sanitarie e fitosanitarie, al fine di promuovere la coerenza tra gli standard tecnici internazionali e la legislazione in materia alimentare ed assicurare, in tal modo, che l'elevato livello di protezione adottato nella Comunità non possa essere ridotto.
Quali sono, in concreto, gli strumenti adottati dall’Unione Europea al fine di garantire un elevato standard di sicurezza alimentare?
Per garantire in toto la sicurezza degli alimenti occorre considerare come un unico processo tutti gli stadi della catena alimentare, dall'allevamento o la coltivazione dei prodotti primari fino alla vendita al dettaglio ai consumatori finali, passando attraverso le fasi di trasformazione, trasporto e distribuzione del prodotto, in quanto ciascun momento della filiera è in grado di incidere sulla sicurezza alimentare.
Le misure adottate dalla Comunità in materia di alimenti si basano, pertanto, sull’analisi del rischio in tre fasi: - valutazione del coefficiente di rischio di un alimento, tenendo in considerazione fattori di natura scientifica ma anche sociale, economica, etica e ambientale; - gestione del rischio, al fine di esaminare le possibili alternative d'intervento, sulla base dei risultati della valutazione del rischio e delle consultazioni delle parti interessate; - comunicazione del rischio, ossia lo scambio interattivo tra le parti coinvolte di informazioni e pareri riguardanti gli elementi di pericolo, i fattori connessi al rischio e la percezione del rischio.
Inoltre, grazie all’applicazione del cd. “principio di precauzione”, gli Stati membri e la Commissione Europea possono adottare misure preventive di tutela della salute e di gestione del rischio qualora l’analisi di un determinato prodotto abbia evidenziato la probabilità che si verifichino effetti nocivi ma permanga una situazione d'incertezza dal punto di vista scientifico.
Cos’è e di cosa si occupa l'Autorità europea per la sicurezza alimentare?
l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, istituita attraverso il Regolamento 178/2002/CE è l’organismo europeo di riferimento in materia di valutazione dei rischi per la sicurezza di alimenti e mangimi, benessere e salute degli animali, nutrizione, protezione e salute delle piante. L’EFSA accoglie richieste di valutazioni scientifiche del rischio che provengono dalla Commissione europea, dal Parlamento europeo nonché dagli Stati membri, oltre ad assumere di sua spontanea iniziativa ulteriori incarichi di lavoro in ambito scientifico. L’Autorità è istituita e regolata sulla base di principi di indipendenza, trasparenza e riservatezza e svolge le proprie attività di valutazione e comunicazione del rischio secondo rigidi criteri giuridici.
Cosa succede nel caso in cui si ritenga che un prodotto alimentare possa essere dannoso per la salute umana, animale od ambientale?
In caso di rischio, diretto o indiretto, per la salute umana, il Regolamento 178/2002/CE ha istituito un sistema di allarme rapito per la gestione delle emergenze, in base al quale ogni Stato membro è tenuto ad adottare misure che limitino quanto più possibile l'immissione e la commercializzazione del prodotto incriminato, dandone immediata notifica alla Commissione Europea, la quale, in funzione della gravità del rischio, adotterà il provvedimento più idoneo.
Al fine di evitare il verificarsi di situazioni di emergenza, durante tutte le fasi della catena alimentare gli operatori di settore controllano che i prodotti alimentari o gli alimenti per animali rispondano ai requisiti legislativi previsti per legge e ne verificano l'osservanza. Gli Stati membri, dal canto loro, vigilano sulla corretta applicazione della normativa in vigore e sul rispetto della stessa da parte dei protutori, definendo le sanzioni da comminare in caso di violazione.
Durante ogni fase della catena alimentare la responsabilità giuridica del controllo della sicurezza dei prodotti alimentari ricade sul relativo esercente. Attraverso Il sistema di rintracciabilità istituito dal Regolamento, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi altra sostanza destinata a far parte di un determinato alimento o mangime.
Qualora un
operatore alimentare ritenga che l’alimento da lui importato, prodotto,
trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza
prescritti e comporti, quindi, un rischio per la salute umana ed animale, deve
prontamente avvertire le autorità competenti ed adottare misure idonee al ritiro
dell’alimento in questione dal mercato. |
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