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Soluzione delle controversie con oggetto le pratiche commerciali sleali

 

Per quanto riguarda invece le modalità di soluzione delle controversie in materia di pratiche commerciali sleali la Direttiva lascia agli Stati membri la facoltà di attribuire ad organi giurisprudenziali od amministrativi la competenza in materia di litispendenza sulle pratiche commerciali sleali. In ogni caso però, l’art. 12 della normativa europea in esame rimette al professionista l’onere della prova. È prevista dunque, dalla Direttiva, l’opzione di scelta tra l’Autorità giudiziaria e quella amministrativa, compito che spetterà a ciascun Stato Membro, una volta entrata in vigore la Direttiva.

 

Un altro campo che la Direttiva lascia alla libera valutazione degli stati Membri è quello delle sanzioni da irrogare nei casi concreti di violazione delle discipline nazionali, accompagnato dall’obbligo per gli Stati Membri di predisporre tutti i provvedimenti necessari affinché si garantisca l’applicazione delle sanzioni irrogate.

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