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Pratiche commerciali da considerare in ogni caso sleali

 

La Direttiva risponde ad ogni criterio di certezza legislativa, lasciando sempre meno spazio interpretativo al legislatore nazionale, riguardo la materia delle pratiche commerciali sleali da considerarsi tali. Con un elenco a numero chiuso (Allegato I) la Direttiva stabilisce comunque quelle da ritenere “pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali”.

Di quest’elenco fanno parte le pratiche commerciali ingannevoli come ad esempio:

  • l’esibizione da parte del professionista di un marchio di fiducia o di qualità senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione;

  • false dichiarazioni sulla circostanza che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo limitato in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità e del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole;

  • presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell’offerta fatta dal professionista;

  • affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la portata dei rischi per la sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto;

  • affermazioni false che un prodotto abbia le capacità di curare malattie, disfunzioni o malformazioni;

  • la falsa impressione che i servizi post-vendita relativi a un prodotto siano disponibili in uno stato membro diverso da quello in cui è venduto il prodotto.

Nel concetto di pratiche commerciali aggressive vengono fatte rientrare:

  • le visite presso l’abitazione del consumatore ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi;

  • le ripetute e sgradite sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza;

  • inclusione di messaggi pubblicitari di esortazione diretta ai bambini affinché acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati;

  • informazione esplicita del consumatore che se non acquista il prodotto o servizio sarà in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista;

  • la falsa impressione che il consumatore abbia già vinto, vincerà o vincerà compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente mentre in effetti ciò non corrisponde alla verità.

    Esempi di pratiche ingannevoli
    Esempi di pratiche aggressive


La Commissione Europea ha reso disponibili a partire dal 2009 un sito web dedicato alle pratiche commerciali scorrette (www.isitfair.eu/index_it.html), nonché nell'estate 2011 un database europeo per favorire l'armonizzazione negli Stati Membri dell'applicazione della Direttiva 2005/29/CE (https://webgate.ec.europa.eu/ucp/)  

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