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Le vendite a distanza Tra i contratti a distanza rientrano le vendite tramite televisione (teleacquisto o televendita), come nel caso in cui, nel corso di trasmissioni televisive o in spazi pubblicitari appositi, viene proposto l’acquisto di materassi, quadri, oggetti preziosi, ecc… Sono contratti a distanza anche quelli conclusi per telefono e fax: è il caso di una società che ad esempio contatta telefonicamente i potenziali utenti, proponendo l’attivazione di un abbonamento per il servizio Internet. Infine, sono considerate vendite a distanza anche quelle effettuate per posta elettronica, catalogo, sito Internet ecc. (il cosiddetto e-commerce è una forma di vendita a distanza, in cui il consumatore visiona il bene sul sito del venditore e lo ordina telematicamente). Quali sono gli obblighi che la legge prescrive per il fornitore? Questi deve dare al consumatore, prima della conclusione del contratto a distanza, tutte le informazioni fondamentali (relative ad es. alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio offerto, sul prezzo e sulle spese di spedizione, sul diritto di recesso ecc.). Le informazioni devono essere fornite al consumatore in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, devono anche essere confermate per iscritto o su altro supporto duraturo a scelta del consumatore prima o al momento dell’esecuzione del contratto. Cosa fare se si è insoddisfatti dell’acquisto fatto? E’possibile ripensarci? Un consumatore può essere insoddisfatto, può ripensarci o, comunque, se non trova corrispondenza fra il bene che gli è stato consegnato (o il servizio erogato) e ciò che gli era stato promesso e venduto, ha diritto per legge di esercitare il diritto di recesso. E’ possibile esercitare il recesso dal contratto, inviando all’operatore commerciale una raccomandata con avviso di ricevimento, oppure un telegramma o un fax purché seguiti, entro le successive 48 ore, dall’invio della raccomandata A/R, rispettando i seguenti termini: - Per recedere da un contratto di fornitura di beni, il diritto va esercitato entro 10 giorni dalla data del ricevimento dei beni da parte del consumatore, ove siano stati rispettati gli obblighi informativi descritti sopra, o entro 10 gg. dal giorno in cui questi siano stati soddisfatti (qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto) purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa. - Per recedere da un contratto di fornitura di servizi, il recesso va esercitato entro 10 giorni dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione sul recesso. Dunque, qualora il fornitore non abbia dato al consumatore le informazioni richieste dalla legge oppure abbia fornito un’informazione incompleta o errata, che non abbia consentito il corretto esercizio dei diritti del consumatore, il termine per recedere è esteso a tre mesi, che nel caso di fornitura di beni, decorrono dal ricevimento della merce, mentre nel caso di prestazione di servizi decorrono dalla stipulazione del contratto. |
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