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Le pratiche commerciali sleali nel Report dell’AGCM

 

Concreti effetti dell’applicazione della Direttiva sono stati analizzati anche nel Report Annuale che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha preparato per l’anno 2005, che si esprime positivamente degli effetti dell’applicazione della Direttiva. Infatti si ammette nel rapporto, “…dall’armonizzazione deriverà un notevole rafforzamento della certezza di diritto sia per i consumatori sia per le imprese, che potranno contare entrambi su un unico quadro normativo fondato su nozioni giuridiche chiaramente definite che disciplinano tutti gli aspetti inerenti alle pratiche commerciali sleali nell’UE. In tal modo si avrà l’eliminazione degli ostacoli derivanti dalla frammentazione delle norme sulle pratiche commerciali sleali lesive degli interessi economici dei consumatori e la realizzazione del mercato interno in questo settore..”

Entrambe le direttive Comunitarie (la n. 2005/29 e la n. 84/450/CEE) si muovono nella cornice di riferimento dell’allegato del regolamento n. 2006/2004 in materia di cooperazione per la protezione dei consumatori. Il Regolamento ha inteso facilitare l’applicazione transfrontaliera delle principali disposizioni in materia di protezione degli interessi collettivi dei consumatori. A tale scopo il regolamento individua una rete di autorità pubbliche, designate dagli Stati Membri, cui devono essere attribuiti taluni poteri nel contesto della repressione delle violazioni intra-comunitarie del diritto dei consumatori. Si tratta di poteri investigativi e repressivi già largamente esercitabili dall’Autorità in materia di concorrenza, ma non nel contesto della pubblicità ingannevole: tra gli altri meritano di essere menzionati il potere di acquisire informazioni rilevanti da chiunque detenute; un generale potere ispettivo; il potere di negoziare impegni con l’operatore.
Allo stesso tempo il Regolamento reca disposizioni in materia di assistenza reciproca tra le autorità competenti. In forza di queste disposizioni che entreranno in vigore alla fine del 2006, nell’ipotesi in cui una pratica commerciale lesiva degli interessi dei consumatori italiani trovi origine in un lato Stato membro, l’Autorità potrà richiede al corrispondente soggetto pubblico, competente ai sensi del diritto nazionale, di svolgere l’attività investigativa necessaria all’accertamento dell’infrazione ed eventualmente di adottare le misure coercitive nei confronti dell’operatore commerciale ivi stabilito.

Le nuove norme in materia di assistenza reciproca comporteranno certamente una maggiore efficacia dell’intervento dell’Autorità rispetto alle pratiche commerciali transfrontaliere, sopperendo all’attuale carenza di base giuridica per la cooperazione, alla macchinosità e lentezza dell’accertamento, alla impossibilità di assicurare l’esecuzione dei provvedimenti al di fuori del territorio nazionale.
Infatti, con l’armonizzazione deriverà una notevole rafforzamento della certezza del diritto sia per i consumatori che per le imprese, che potranno contare entrambi su un quadro normativo fondato su nozioni giuridiche chiaramente definite che disciplinano tutti gli aspetti inerenti alle pratiche commerciali sleali nell’UE.

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