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Le pratiche commerciali sleali
nel Report dell’AGCM
Concreti effetti dell’applicazione della Direttiva sono stati
analizzati anche nel Report Annuale che l’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato ha preparato per l’anno 2005, che si esprime positivamente degli
effetti dell’applicazione della Direttiva. Infatti si ammette nel rapporto,
“…dall’armonizzazione deriverà un notevole rafforzamento della certezza di
diritto sia per i consumatori sia per le imprese, che potranno contare entrambi
su un unico quadro normativo fondato su nozioni giuridiche chiaramente definite
che disciplinano tutti gli aspetti inerenti alle pratiche commerciali sleali
nell’UE. In tal modo si avrà l’eliminazione degli ostacoli derivanti dalla
frammentazione delle norme sulle pratiche commerciali sleali lesive degli
interessi economici dei consumatori e la realizzazione del mercato interno in
questo settore..”
Entrambe le direttive Comunitarie (la n. 2005/29 e la n. 84/450/CEE) si muovono
nella cornice di riferimento dell’allegato del regolamento n. 2006/2004 in
materia di cooperazione per la protezione dei consumatori. Il Regolamento ha
inteso facilitare l’applicazione transfrontaliera delle principali disposizioni
in materia di protezione degli interessi collettivi dei consumatori. A tale
scopo il regolamento individua una rete di autorità pubbliche, designate dagli
Stati Membri, cui devono essere attribuiti taluni poteri nel contesto della
repressione delle violazioni intra-comunitarie del diritto dei consumatori. Si
tratta di poteri investigativi e repressivi già largamente esercitabili
dall’Autorità in materia di concorrenza, ma non nel contesto della pubblicità
ingannevole: tra gli altri meritano di essere menzionati il potere di acquisire
informazioni rilevanti da chiunque detenute; un generale potere ispettivo; il
potere di negoziare impegni con l’operatore.
Allo stesso tempo il Regolamento reca disposizioni in materia di assistenza
reciproca tra le autorità competenti. In forza di queste disposizioni che
entreranno in vigore alla fine del 2006, nell’ipotesi in cui una pratica
commerciale lesiva degli interessi dei consumatori italiani trovi origine in un
lato Stato membro, l’Autorità potrà richiede al corrispondente soggetto
pubblico, competente ai sensi del diritto nazionale, di svolgere l’attività
investigativa necessaria all’accertamento dell’infrazione ed eventualmente di
adottare le misure coercitive nei confronti dell’operatore commerciale ivi
stabilito.
Le nuove norme in materia di assistenza reciproca comporteranno certamente una
maggiore efficacia dell’intervento dell’Autorità rispetto alle pratiche
commerciali transfrontaliere, sopperendo all’attuale carenza di base giuridica
per la cooperazione, alla macchinosità e lentezza dell’accertamento, alla
impossibilità di assicurare l’esecuzione dei provvedimenti al di fuori del
territorio nazionale.
Infatti, con l’armonizzazione deriverà una notevole rafforzamento della certezza
del diritto sia per i consumatori che per le imprese, che potranno contare
entrambi su un quadro normativo fondato su nozioni giuridiche chiaramente
definite che disciplinano tutti gli aspetti inerenti alle pratiche commerciali
sleali nell’UE.
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