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Le pratiche commerciali sleali
Per pratiche commerciali sleali tra imprese e
consumatori si intende ai sensi dell’articolo 2, comma d) della Direttiva n.
2005/29/CE “qualsiasi azione od omissione, condotta o dichiarazione,
comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e il marketing, posta in
essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o
fornitura di un prodotto ai consumatori idonea ad alterare sensibilmente la
capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo
pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe
altrimenti preso”.
Più semplicemente, saranno considerate pratiche commerciali sleali tutte quelle
pratiche che falsano il comportamento economico del consumatore, orientandolo
verso scelte che non avrebbe altrimenti effettuato se non ci fosse stato il
concorso doloso per azione od omissione del professionista.
La Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio regola la materia
modificando la direttiva n. 84/450/CEE del Consiglio e le direttive nn.
97/7/ CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio e il Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento Europeo e del
Consiglio.
Lo scopo della direttiva è quello di armonizzare le differenze notevoli che
intercorrono tra le legislazioni degli Stati Membri che possono provocare
sensibili distorsioni della concorrenza e costituire ostacoli al buon
funzionamento del mercato interno. Per le imprese, risulta più oneroso la
libertà del esercitare attività di marketing, campagne pubblicitarie e
promozioni delle vendite transfrontaliere. D’altro canto difficoltà incontrano
anche i consumatori in quanto allo stato attuale diverse sono le incertezze sui
diritti di cui godono, che compromettono la loro fiducia nel mercato interno.
La Direttiva riguarda le pratiche commerciali il cui intento diretto è
quello di influenzare le decisioni di natura commerciale dei consumatori
relative a prodotti: tutela quindi direttamente gli interessi economici dei
consumatori dalle pratiche commerciali sleali.
L’art. 5 della Direttiva inserisce il divieto generale delle pratiche
commerciali sleali.
Nello stesso articolo una pratica commerciale si definisce sleale quando:
a) “è contraria alle norme di diligenza professionale”
b) “è falsa o è idonea a falsare in misura rilevante il comportamento
economico del consumatore medio”.
Una ulteriore suddivisione delle pratiche commerciali è effettuata dalla stessa
legge, che riconosce due categorie di pratiche commerciali sleali e cioè:
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