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Le pratiche commerciali sleali

 

Per pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori si intende ai sensi dell’articolo 2, comma d) della Direttiva n. 2005/29/CE “qualsiasi azione od omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”.
Più semplicemente, saranno considerate pratiche commerciali sleali tutte quelle pratiche che falsano il comportamento economico del consumatore, orientandolo verso scelte che non avrebbe altrimenti effettuato se non ci fosse stato il concorso doloso per azione od omissione del professionista.

La Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio regola la materia modificando la direttiva n. 84/450/CEE del Consiglio e le direttive nn. 97/7/ CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Lo scopo della direttiva è quello di armonizzare le differenze notevoli che intercorrono tra le legislazioni degli Stati Membri che possono provocare sensibili distorsioni della concorrenza e costituire ostacoli al buon funzionamento del mercato interno. Per le imprese, risulta più oneroso la libertà del esercitare attività di marketing, campagne pubblicitarie e promozioni delle vendite transfrontaliere. D’altro canto difficoltà incontrano anche i consumatori in quanto allo stato attuale diverse sono le incertezze sui diritti di cui godono, che compromettono la loro fiducia nel mercato interno.

La Direttiva riguarda le pratiche commerciali il cui intento diretto è quello di influenzare le decisioni di natura commerciale dei consumatori relative a prodotti: tutela quindi direttamente gli interessi economici dei consumatori dalle pratiche commerciali sleali.

L’art. 5 della Direttiva inserisce il divieto generale delle pratiche commerciali sleali.
Nello stesso articolo una pratica commerciale si definisce sleale quando:

a) “è contraria alle norme di diligenza professionale”
b) “è falsa o è idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico del consumatore medio”.

Una ulteriore suddivisione delle pratiche commerciali è effettuata dalla stessa legge, che riconosce due categorie di pratiche commerciali sleali e cioè:

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