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Le pratiche aggressive
L’altra tipologia di pratiche commerciali sleali e cioè quella delle pratiche
commerciali cosiddette “aggressive” è contemplata dall’art. 8 della Direttiva.
È
considerata aggressiva la pratica commerciale che tenuto conto di tutte le
caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso
il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, sia idonea a limitare
considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio
in relazione al prodotto e pertanto, lo induca o sia idonea ad indurlo ad
assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”.
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