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I prestatori di servizi
L’accesso all’attività di un prestatore di un servizio della società dell’informazione e il suo esercizio non sono soggetti, in quanto tali, ad autorizzazione preventiva. Il prestatore di servizi infatti, deve essere libero di accedere all’attività di fornitura di tali servizi in qualsiasi Stato membro, senza necessità di autorizzazione preventiva nello Stato prescelto, essendo infatti soggetto agli adempimenti amministrativi soltanto nello Stato di origine.
Il nuovo D.Lgs 70/2003 stabilisce le informazioni generali obbligatorie che devono essere fornite dal prestatore di un servizio della società dell’informazione. Egli infatti deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti, informazioni quali il nome, la denominazione o la ragione sociale; il domicilio o la sede legale; gli estremi che permettono di contattare rapidamente il venditore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l’indirizzo di posta elettronica; il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche (REA), o al registro delle imprese; gli elementi di individuazione nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un’attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione.
Per quanto riguarda in particolare le professioni regolamentate è indispensabile l'indicazione: dell’ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione; del titolo professionale e dello Stato membro in cui è stato rilasciato; del riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi; del numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un’attività soggetta ad imposta; dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell’informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare; dell’indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un’attività sia soggetta ad autorizzazione o l’oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d’uso.
Il prestatore è inoltre tenuto a mantenere aggiornate le informazioni di cui sopra.
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