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Le clausole vessatorie nei contratti
Il termine clausole contrattuali vessatorie deriva dal verbo “vessare” e significa imporsi al soggetto più debole a suo danno: è un concetto riferito chiaramente al consumatore, parte debole nella contrattazione con il professionista. Si considerano vessatorie le clausole contrattuali che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Questa disciplina si applica anche ai contratti unilateralmente predisposti o contenuti in moduli o formulari (tutti quei contratti prestampati che ad esempio ci fanno firmare in banca, quando acquistiamo una vettura ecc.).
La legge ha imposto che questo tipo clausole devono essere sempre specificatamente approvate per iscritto, in considerazione della situazione di svantaggio in cui pongono il consumatore e nel presupposto che così chi eventualmente le firma, dovrebbe fare particolare attenzione. Molti professionisti ed imprese si sono così sentiti al riparo, semplicemente chiedendo due o tre firme sul medesimo contratto, di cui almeno un paio riferite a clausole vessatorie richiamate a caratteri minuscoli: il consumatore firma dove gli viene indicato, senza leggere, e si ritrova ad aver specificamente approvato condizioni per lui molto onerose o inique. Perciò attenzione: quando ci sono due o più firme da apporre consecutivamente, leggete attentamente il contenuto.
Una Direttiva dell’Unione Europea ha però individuato una serie di 20 diversi tipi di clausole vessatorie (la Direttiva parlava di clausole “abusive”) che possono essere dichiarate dal giudice inefficaci anche se il consumatore le conosceva e le ha sottoscritte, cioè si presumono vessatorie salvo l’accertamento in concreto da realizzare caso per caso attraverso un giudizio. Se ricadono in una di queste 20 specie, le clausole vessatorie inserite nel contratto si considerano nulle mentre il contratto rimane valido per il resto, dando in tal modo al consumatore una tutela concreta ed effettiva. Vale dunque il principio che quelle specifiche condizioni contrattuali sono vessatorie ed abusive, fino a prova contraria, ed a stabilire se non è vero sarà il giudice.
Per fare un esempio, sono considerate abusive le clausole che impongono un “Foro competente” (il Tribunale che dovrà eventualmente trattare una controversia tra consumatore ed impresa) diverso da quello del consumatore, costringendolo a citare in giudizio la controparte in un’altra città o addirittura in un’altra nazione, naturalmente per scoraggiarlo e per far ricadere su di lui maggiori spese.
Tutte le clausole contenute nel contratto e proposte al consumatore per iscritto devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile, ma in caso di dubbio sul senso di una clausola prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.
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