|
|
La responsabilità del produttore per danni da prodotto difettoso
L’Unione Europea ha sancito Il principio della
responsabilità oggettiva del produttore mediante l’emanazione della Direttiva
85/374, recepita in Italia dal DPR 224/88, allo scopo di garantire un livello
elevato di protezione del consumatore in relazione ai danni causati alla persona
e ai beni da un prodotto difettoso. La direttiva stabilisce il principio di
responsabilità assoluta del produttore in caso di danno causato da un difetto
del prodotto, indipendentemente dalla colpa: si applica ai beni mobili che sono
oggetto di una produzione industriale, sia che risultino incorporati o meno a un
altro bene o a un immobile. La direttiva 99/34 ha esteso il campo d’applicazione
della direttiva 85/374/CEE alle materie prime agricole (quali la carne, i
cereali, la frutta e le verdure) e ai prodotti della caccia, eliminando ogni
possibilità di deroga. Così, se un prodotto causa un danno, ne è
responsabile il suo produttore, oppure, quando il produttore non sia
individuato, è responsabile il fornitore che abbia distribuito il prodotto
nell’esercizio di una attività commerciale, se abbia omesso di comunicare al
danneggiato l’identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha
fornito il prodotto. Nell’ordinamento interno la materia è ora disciplinata
dagli artt. 114 a 127 del Codice del Consumo. A livello comunitario si è considerato, quindi,
necessario il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di
responsabilità del produttore per i danni causati dal carattere difettoso dei
suoi prodotti perché le disparità esistenti fra tali legislazioni potevano
falsare il gioco della concorrenza e pregiudicare la libera circolazione delle
merci all’interno del mercato comune e determinare disparità nel grado di
protezione del consumatore. Come detto, la normativa comunitaria e, di riflesso, quella nazionale, ha fissato la responsabilità “oggettiva” del produttore, che risponde del danno cagionato da difetti del suo prodotto, anche se non ha colpe dirette, vale a dire quando in fase di produzione non ha agito né in maniera dolosa né colposa. Il solo fatto di creare una situazione di pericolo – come p.es. la commercializzazione di un prodotto difettoso – è già sufficiente per far ricadere sul produttore la responsabilità per gli eventuali danni che ne derivano.
|
|