european consumer centre italy
Via G. M. Lancisi, 31
00161  Roma - ITALIA
Tel. 06 44238090 - 06 44290734
Fax. 06 44118348
email: info@ecc-netitalia.it

La responsabilità del produttore per danni da prodotto difettoso

 

L’Unione Europea ha sancito Il principio della responsabilità oggettiva del produttore mediante l’emanazione della Direttiva 85/374, recepita in Italia dal DPR 224/88, allo scopo di garantire un livello elevato di protezione del consumatore in relazione ai danni causati alla persona e ai beni da un prodotto difettoso. La direttiva stabilisce il principio di responsabilità assoluta del produttore in caso di danno causato da un difetto del prodotto, indipendentemente dalla colpa: si applica ai beni mobili che sono oggetto di una produzione industriale, sia che risultino incorporati o meno a un altro bene o a un immobile. La direttiva 99/34 ha esteso il campo d’applicazione della direttiva 85/374/CEE alle materie prime agricole (quali la carne, i cereali, la frutta e le verdure) e ai prodotti della caccia, eliminando ogni possibilità di deroga.
 

Così, se un prodotto causa un danno, ne è responsabile il suo produttore, oppure, quando il produttore non sia individuato, è responsabile il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell’esercizio di una attività commerciale, se abbia omesso di comunicare al danneggiato l’identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Nell’ordinamento interno la materia è ora disciplinata dagli artt. 114 a 127 del Codice del Consumo.
 

A livello comunitario si è considerato, quindi, necessario il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di responsabilità del produttore per i danni causati dal carattere difettoso dei suoi prodotti perché le disparità esistenti fra tali legislazioni potevano falsare il gioco della concorrenza e pregiudicare la libera circolazione delle merci all’interno del mercato comune e determinare disparità nel grado di protezione del consumatore.
 

Come detto, la normativa comunitaria e, di riflesso, quella nazionale, ha fissato la responsabilità “oggettiva” del produttore, che risponde del danno cagionato da difetti del suo prodotto, anche se non ha colpe dirette, vale a dire quando in fase di produzione non ha agito né in maniera dolosa né colposa. Il solo fatto di creare una situazione di pericolo – come p.es. la commercializzazione di un prodotto difettoso – è già sufficiente per far ricadere sul produttore la responsabilità per gli eventuali danni che ne derivano.

 

Progetto cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, DG MCCVNT
<<< 2009 - ECC-Net Italy >>>
Sito ottimizzato per Internet Explorer alla risoluzione 1024x768 px